+Articolo 35 b)

Articolo 35 b)

contromisure che gli Stati membri devono applicare per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti:

i)

rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT;

ii)

vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT;

iii)

prescrivere una maggiore supervisione o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni di soggetti obbligati aventi sede nel paese terzo in questione;

iv)

prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni ubicate nel paese terzo in questione;

v)

prescrivere che gli enti creditizi e gli enti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino rapporti di corrispondenza con enti rispondenti nel paese terzo interessato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito