+Articolo 35 Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
---+Articolo 35 a)
---+Articolo 35 b)
|
Articolo 35 Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
Ai fini degli articoli 29 e 31, la Commissione può scegliere tra le contromisure seguenti:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 35 a)
|
contromisure che i soggetti obbligati devono applicare alle persone e ai soggetti giuridici aventi legami con paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, con altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti:
|
i)
|
l'applicazione di elementi supplementari della procedura rafforzata di adeguata verifica;
|
|
ii)
|
l'introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
|
|
iii)
|
la limitazione dei rapporti d'affari o delle operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici di tali paesi terzi;
|
|
|
Articolo 35 b)
|
contromisure che gli Stati membri devono applicare per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti:
|
i)
|
rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT;
|
|
ii)
|
vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT;
|
|
iii)
|
prescrivere una maggiore supervisione o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni di soggetti obbligati aventi sede nel paese terzo in questione;
|
|
iv)
|
prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni ubicate nel paese terzo in questione;
|
|
v)
|
prescrivere che gli enti creditizi e gli enti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino rapporti di corrispondenza con enti rispondenti nel paese terzo interessato.
|
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|