+Articolo 35 Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
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Articolo 35 Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione

Ai fini degli articoli 29 e 31, la Commissione può scegliere tra le contromisure seguenti:

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 35 a)

contromisure che i soggetti obbligati devono applicare alle persone e ai soggetti giuridici aventi legami con paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, con altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti:

i)

l'applicazione di elementi supplementari della procedura rafforzata di adeguata verifica;

ii)

l'introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;

iii)

la limitazione dei rapporti d'affari o delle operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici di tali paesi terzi;

Articolo 35 b)

contromisure che gli Stati membri devono applicare per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti:

i)

rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT;

ii)

vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT;

iii)

prescrivere una maggiore supervisione o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni di soggetti obbligati aventi sede nel paese terzo in questione;

iv)

prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni ubicate nel paese terzo in questione;

v)

prescrivere che gli enti creditizi e gli enti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino rapporti di corrispondenza con enti rispondenti nel paese terzo interessato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito