2. Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottiene e comunica al registro centrale le informazioni sulla titolarità effettiva e le informazioni di base sull'istituto giuridico senza indebito ritardo dopo la costituzione del trust espresso o degli istituti giuridici affini e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario. Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine garantisce che qualsiasi cambiamento della titolarità effettiva o delle informazioni di base sull'istituto giuridico sia comunicato al registro centrale senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.
Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine verificano periodicamente che le informazioni da essi detenute sull'istituto giuridico a norma del paragrafo 1, primo comma, siano aggiornate. Tale verifica è effettuata almeno con cadenza annuale, come processo autonomo o nell'ambito di altri processi periodici.