+Articolo 64 Obblighi del trustee
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Articolo 64 Obblighi del trustee

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 64 1

1.   Nel caso di qualsiasi istituto giuridico amministrato in uno Stato membro o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito in uno Stato membro, i trustee e le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottengono e mantengono le seguenti informazioni sull'istituto giuridico:

a)

informazioni di base sull'istituto giuridico;

b)

informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, come previsto all'articolo 62;

c)

se i soggetti giuridici o gli istituti giuridici sono parti dell'istituto giuridico, informazioni di base e informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici;

d)

informazioni su qualsiasi agente autorizzato ad agire per conto dell'istituto giuridico o a intraprendere qualsiasi azione in relazione a esso, e sui soggetti obbligati con i quali il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avviano un rapporto d'affari per conto dell'istituto giuridico.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate per cinque anni dopo la cessazione del coinvolgimento nel trust espresso o in un istituto giuridico affine del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente.

Articolo 64 2

2.   Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottiene e comunica al registro centrale le informazioni sulla titolarità effettiva e le informazioni di base sull'istituto giuridico senza indebito ritardo dopo la costituzione del trust espresso o degli istituti giuridici affini e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario. Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine garantisce che qualsiasi cambiamento della titolarità effettiva o delle informazioni di base sull'istituto giuridico sia comunicato al registro centrale senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.

Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine verificano periodicamente che le informazioni da essi detenute sull'istituto giuridico a norma del paragrafo 1, primo comma, siano aggiornate. Tale verifica è effettuata almeno con cadenza annuale, come processo autonomo o nell'ambito di altri processi periodici.

Articolo 64 3

3.   I trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico di cui al paragrafo 1 rendono noto il proprio status e forniscono ai soggetti obbligati informazioni riguardanti i titolari effettivi nonché i beni degli istituti giuridici che devono essere gestiti nel contesto di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III.

Articolo 64 4

4.   I titolari effettivi di un istituto giuridico diverso dai trustee o dalle persone che ricoprono una posizione equivalente, i suoi agenti e i soggetti obbligati che gestiscono l'istituto giuridico, nonché qualsiasi persona e, nel caso degli istituti giuridici, i loro trustee, che fanno parte della struttura di controllo a più livelli dell’istituto giuridico, forniscono ai trustee o alle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché i trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente ottemperino agli obblighi del presente capo.

Articolo 64 5

5.   I trustee di un trust espresso e le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine mettono le informazioni raccolte a norma del presente articolo a disposizione delle autorità competenti, su richiesta e senza indugio.

Articolo 64 6

6.   Nel caso di istituti giuridici le cui parti sono soggetti giuridici, se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli da 51 a 57, nessuna persona è identificata come titolare effettivo di tali soggetti giuridici, o se sussistono incertezze sostanziali e giustificate sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare il i titolari effettivi.

Articolo 64 7

7.   Nei casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini forniscono quanto segue:

a)

una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;

b)

i dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nel soggetto giuridico parte di un istituto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito