+Articolo 64 Obblighi del trustee
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---+Articolo 64 3
---+Articolo 64 4
---+Articolo 64 5
---+Articolo 64 6
---+Articolo 64 7
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Articolo 64 Obblighi del trustee
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 64 1
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1. Nel caso di qualsiasi istituto giuridico amministrato in uno Stato membro o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito in uno Stato membro, i trustee e le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottengono e mantengono le seguenti informazioni sull'istituto giuridico:
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a)
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informazioni di base sull'istituto giuridico;
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b)
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informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, come previsto all'articolo 62;
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c)
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se i soggetti giuridici o gli istituti giuridici sono parti dell'istituto giuridico, informazioni di base e informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici;
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d)
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informazioni su qualsiasi agente autorizzato ad agire per conto dell'istituto giuridico o a intraprendere qualsiasi azione in relazione a esso, e sui soggetti obbligati con i quali il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avviano un rapporto d'affari per conto dell'istituto giuridico.
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Le informazioni di cui al primo comma sono conservate per cinque anni dopo la cessazione del coinvolgimento nel trust espresso o in un istituto giuridico affine del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente.
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Articolo 64 2
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2. Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottiene e comunica al registro centrale le informazioni sulla titolarità effettiva e le informazioni di base sull'istituto giuridico senza indebito ritardo dopo la costituzione del trust espresso o degli istituti giuridici affini e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario. Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine garantisce che qualsiasi cambiamento della titolarità effettiva o delle informazioni di base sull'istituto giuridico sia comunicato al registro centrale senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.
Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine verificano periodicamente che le informazioni da essi detenute sull'istituto giuridico a norma del paragrafo 1, primo comma, siano aggiornate. Tale verifica è effettuata almeno con cadenza annuale, come processo autonomo o nell'ambito di altri processi periodici.
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Articolo 64 3
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3. I trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico di cui al paragrafo 1 rendono noto il proprio status e forniscono ai soggetti obbligati informazioni riguardanti i titolari effettivi nonché i beni degli istituti giuridici che devono essere gestiti nel contesto di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III.
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Articolo 64 4
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4. I titolari effettivi di un istituto giuridico diverso dai trustee o dalle persone che ricoprono una posizione equivalente, i suoi agenti e i soggetti obbligati che gestiscono l'istituto giuridico, nonché qualsiasi persona e, nel caso degli istituti giuridici, i loro trustee, che fanno parte della struttura di controllo a più livelli dell’istituto giuridico, forniscono ai trustee o alle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché i trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente ottemperino agli obblighi del presente capo.
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Articolo 64 5
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5. I trustee di un trust espresso e le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine mettono le informazioni raccolte a norma del presente articolo a disposizione delle autorità competenti, su richiesta e senza indugio.
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Articolo 64 6
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6. Nel caso di istituti giuridici le cui parti sono soggetti giuridici, se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli da 51 a 57, nessuna persona è identificata come titolare effettivo di tali soggetti giuridici, o se sussistono incertezze sostanziali e giustificate sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare il i titolari effettivi.
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Articolo 64 7
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7. Nei casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini forniscono quanto segue:
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a)
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una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;
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b)
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i dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nel soggetto giuridico parte di un istituto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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