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+Articolo 64 3 |
Articolo 64 33. I trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico di cui al paragrafo 1 rendono noto il proprio status e forniscono ai soggetti obbligati informazioni riguardanti i titolari effettivi nonché i beni degli istituti giuridici che devono essere gestiti nel contesto di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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