+Articolo 64 3

Articolo 64 3

3.   I trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico di cui al paragrafo 1 rendono noto il proprio status e forniscono ai soggetti obbligati informazioni riguardanti i titolari effettivi nonché i beni degli istituti giuridici che devono essere gestiti nel contesto di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito