+Articolo 67 3

Articolo 67 3

3.   Le informazioni sulla titolarità effettiva sono accompagnate da una dichiarazione recante l'indicazione delle attività in relazione alle quali le medesime sono trasmesse, come anche da qualsiasi documento pertinente, e sono trasmesse:

a)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), prima dell'avvio del rapporto d'affari;

b)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prima del completamento dell'acquisto;

c)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), prima della firma del contratto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito