+Articolo 67 5
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Articolo 67 5
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all'esterno dell'Unione o che risiedono o sono stabiliti all'esterno dell'Unione segnalano le modifiche apportate alle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse al registro centrale a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.
L'obbligo di cui al primo comma si applica:
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a)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'intera durata del rapporto d'affari con il soggetto obbligato;
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b)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), finché la persona giuridica o l'istituto giuridico sia proprietario del bene immobile;
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c)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo compreso tra la trasmissione iniziale delle informazioni al registro centrale e il completamento dell'acquisto;
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d)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per l'intera durata del contratto.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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