+Articolo 67 5

Articolo 67 5

5.   Nei casi di cui al paragrafo 1, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all'esterno dell'Unione o che risiedono o sono stabiliti all'esterno dell'Unione segnalano le modifiche apportate alle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse al registro centrale a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.

L'obbligo di cui al primo comma si applica:

a)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'intera durata del rapporto d'affari con il soggetto obbligato;

b)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), finché la persona giuridica o l'istituto giuridico sia proprietario del bene immobile;

c)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo compreso tra la trasmissione iniziale delle informazioni al registro centrale e il completamento dell'acquisto;

d)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per l'intera durata del contratto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito