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+Articolo 68 1 |
Articolo 68 11. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente capo e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme relative alle sanzioni alla Commissione entro il 10 gennaio 2025 unitamente alla loro base giuridica e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica delle stesse. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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