2. Entro il 10 luglio 2026, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento, definendo:
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a)
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le categorie di violazioni soggette a sanzioni e le persone responsabili di tali violazioni;
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b)
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gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni soggette a sanzione;
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c)
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i criteri di cui tenere conto nel fissare il livello delle sanzioni.
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La Commissione riesamina periodicamente l'atto delegato di cui al primo comma per garantire che siano individuate le pertinenti categorie di violazioni e che le relative sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.