7. I soggetti obbligati provvedono affinché l'incaricato della funzione di controllo della conformità nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, nonché qualsiasi dipendente o persona in una posizione comparabile, compresi gli agenti e i distributori, che partecipino all'esecuzione dei compiti di cui al presente articolo sia protetto dalle ritorsioni, dalle discriminazioni e da qualsiasi altro trattamento iniquo derivanti dallo svolgimento di tali compiti.
Il presente paragrafo fa salva la protezione a cui le persone di cui al primo comma possono avere diritto ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937.