4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), o soggetti di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo della conformità, inclusi reti o partenariati.