+Articolo 73 Divieto di comunicazione
---+Articolo 73 1
---+Articolo 73 2
---+Articolo 73 3
---+Articolo 73 4
---+Articolo 73 5
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Articolo 73 Divieto di comunicazione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 73 1
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1. I soggetti obbligati e i loro amministratori, i dipendenti o le persone in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono in corso di valutazione o sono state valutate operazioni o attività in applicazione dell'articolo 69, che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 69 o 70 o che è in corso o può essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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Articolo 73 2
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2. Il paragrafo 1 non si applica alle comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di autoregolamentazione quando svolgono funzioni di supervisione, né alla comunicazione ai fini di indagine e di perseguimento del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e di altre attività criminose.
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Articolo 73 3
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3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra soggetti obbligati appartenenti allo stesso gruppo o tra tali soggetti e le loro succursali e filiazioni stabilite in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 16, e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui al presente regolamento.
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Articolo 73 4
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4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), o soggetti di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo della conformità, inclusi reti o partenariati.
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Articolo 73 5
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5. Per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punti 1) e 2), e punto 3), lettere a) e b), nei casi relativi alla stessa operazione che coinvolgono due o più soggetti obbligati, nonché in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano ubicati nell'Unione, o con soggetti di un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento e che siano soggetti a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.
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Articolo 73 6
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6. Non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo quando i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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