+Articolo 73 Divieto di comunicazione
---+Articolo 73 1
---+Articolo 73 2
---+Articolo 73 3
---+Articolo 73 4
---+Articolo 73 5
---+Articolo 73 6

Articolo 73 Divieto di comunicazione

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 73 1

1.   I soggetti obbligati e i loro amministratori, i dipendenti o le persone in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono in corso di valutazione o sono state valutate operazioni o attività in applicazione dell'articolo 69, che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 69 o 70 o che è in corso o può essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 73 2

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di autoregolamentazione quando svolgono funzioni di supervisione, né alla comunicazione ai fini di indagine e di perseguimento del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e di altre attività criminose.

Articolo 73 3

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra soggetti obbligati appartenenti allo stesso gruppo o tra tali soggetti e le loro succursali e filiazioni stabilite in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 16, e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui al presente regolamento.

Articolo 73 4

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), o soggetti di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo della conformità, inclusi reti o partenariati.

Articolo 73 5

5.   Per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punti 1) e 2), e punto 3), lettere a) e b), nei casi relativi alla stessa operazione che coinvolgono due o più soggetti obbligati, nonché in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano ubicati nell'Unione, o con soggetti di un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento e che siano soggetti a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.

Articolo 73 6

6.   Non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo quando i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito