5. Per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punti 1) e 2), e punto 3), lettere a) e b), nei casi relativi alla stessa operazione che coinvolgono due o più soggetti obbligati, nonché in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano ubicati nell'Unione, o con soggetti di un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento e che siano soggetti a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.