+Articolo 74 1

Articolo 74 1

1.   Le persone che commerciano beni di valore elevato segnalano alla FIU tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali:

a)

veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

b)

natante a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

c)

aeromobile a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito