+Articolo 76 3

Articolo 76 3

3.   I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e purché:

a)

tali dati personali riguardino il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;

b)

i soggetti obbligati dispongano di procedure che consentono di distinguere, nel trattamento di tali dati, tra accuse, indagini, procedimenti e condanne, tenendo conto del diritto fondamentale a un processo equo, dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito