+Articolo 16 1

Articolo 16 1

1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare se i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, relativi al cedente e al cessionario siano inclusi nel trasferimento o nel trasferimento raggruppato di cripto-attività, o vi facciano seguito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito