+Articolo 16 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario
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Articolo 16 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 16 1

1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare se i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, relativi al cedente e al cessionario siano inclusi nel trasferimento o nel trasferimento raggruppato di cripto-attività, o vi facciano seguito.

Articolo 16 2

2.   In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario ottiene e conserva i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente.

Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cessionario o da questi controllato.

Articolo 16 3

3.   Prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario verifica l’accuratezza dei dati informativi relativi al cessionario di cui all’articolo 14, paragrafo 2, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Articolo 16 4

4.   Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

l’identità del cessionario è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;

b)

al cessionario si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito