+Articolo 16 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario
---+Articolo 16 1
---+Articolo 16 2
---+Articolo 16 3
---+Articolo 16 4
|
Articolo 16 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 16 1
|
1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare se i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, relativi al cedente e al cessionario siano inclusi nel trasferimento o nel trasferimento raggruppato di cripto-attività, o vi facciano seguito.
|
|
Articolo 16 2
|
2. In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario ottiene e conserva i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente.
Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cessionario o da questi controllato.
|
|
Articolo 16 3
|
3. Prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario verifica l’accuratezza dei dati informativi relativi al cessionario di cui all’articolo 14, paragrafo 2, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
|
|
Articolo 16 4
|
4. Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:
|
a)
|
l’identità del cessionario è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;
|
|
b)
|
al cessionario si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.
|
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|