|
+Articolo 16 3 |
Articolo 16 33. Prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario verifica l’accuratezza dei dati informativi relativi al cessionario di cui all’articolo 14, paragrafo 2, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|