+Articolo 28 2

Articolo 28 2

2.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate – nel rispetto del diritto nazionale – sanzioni o misure ai membri dell’organo di amministrazione del pertinente prestatore di servizi e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito