|
+Articolo 28 2 |
Articolo 28 22. Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate – nel rispetto del diritto nazionale – sanzioni o misure ai membri dell’organo di amministrazione del pertinente prestatore di servizi e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|