+Articolo 28 Sanzioni e misure amministrative
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Articolo 28 Sanzioni e misure amministrative

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 28 1

1.   Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative previste devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e coerenti con quelle stabilite in conformità del capo VI, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme sulle sanzioni o sulle misure amministrative per violazioni delle disposizioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

Articolo 28 2

2.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate – nel rispetto del diritto nazionale – sanzioni o misure ai membri dell’organo di amministrazione del pertinente prestatore di servizi e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 28 3

3.   Gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato interno permanente per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Gli Stati membri notificano, senza indebito ritardo, alla Commissione e a tale comitato interno permanente ogni successiva modifica.

Articolo 28 4

4.   In conformità dell’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di supervisione e investigativi necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nell’esercizio dei poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 28 5

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all’articolo 29, commesse a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa basata su:

a)

il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b)

il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica;

c)

l’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Articolo 28 6

6.   Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di una delle violazioni di cui all’articolo 29 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.

Articolo 28 7

7.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità;

d)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell’esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito