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+Articolo 37 1 |
Articolo 37 11. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore di un regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Commissione riesamina il presente regolamento e, se del caso, propone modifiche al fine di garantire un approccio coerente e l’allineamento al regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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