«Articolo 24 bis
Entro il 1o gennaio 2024, l’ABE emana orientamenti che specificano le modalità di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui alla presente sezione quando i soggetti obbligati prestano servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, con l’eccezione della lettera h) di tale punto, nonché trasferimenti di cripto-attività quali definite all’articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1113. In particolare, l’ABE specifica come e quando tali soggetti obbligati ottengono informazioni supplementari sul cedente e sul cessionario.»