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Articolo 2 22. Nel valutare l’impatto reputazionale dell’incidente le entità finanziarie tengono conto del livello di visibilità che l’incidente ha acquisito o potrebbe acquisire in relazione a ciascun criterio di cui al paragrafo 1. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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