+Articolo 2 Impatto reputazionale
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Articolo 2 Impatto reputazionale

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 2 1

1.   Ai fini della determinazione dell’impatto reputazionale dell’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie ritengono che si sia verificato un impatto reputazionale se è soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti:

a)

l’incidente è stato riportato dai media;

b)

l’incidente ha dato luogo a ripetuti reclami da parte di diversi clienti o controparti finanziarie in relazione a servizi prestati a diretto contatto con i clienti o a relazioni commerciali critiche;

c)

a seguito dell’incidente l’entità finanziaria non sarà in grado o potrebbe non essere in grado di soddisfare i requisiti normativi;

d)

a seguito dell’incidente l’entità finanziaria perderà o potrebbe perdere clienti o controparti finanziarie, con un impatto significativo sulla sua attività.

Articolo 2 2

2.   Nel valutare l’impatto reputazionale dell’incidente le entità finanziarie tengono conto del livello di visibilità che l’incidente ha acquisito o potrebbe acquisire in relazione a ciascun criterio di cui al paragrafo 1.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito