2. Gli incidenti ricorrenti che singolarmente non sono considerati incidenti gravi ai sensi del paragrafo 1 sono considerati un unico grave incidente se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
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a)
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si sono verificati almeno due volte nell’arco di sei mesi;
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b)
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presentano la stessa apparente causa di fondo di cui all’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554;
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c)
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soddisfano collettivamente i criteri per essere considerati un grave incidente di cui al paragrafo 1.
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Le entità finanziarie valutano l’esistenza di incidenti ricorrenti su base mensile.
Il presente paragrafo non si applica alle microimprese e alle entità finanziarie elencate all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.