+Articolo 1 1

Articolo 1 1

1.   Nel considerare i criteri di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 per designare un fornitore terzo di servizi TIC che è critico per le entità finanziarie, le autorità europee di vigilanza (AEV) applicano l’approccio seguente:

a)

nella prima fase le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1;

b)

nella seconda fase, per i fornitori terzi di servizi TIC che soddisfano tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui alla lettera a), le AEV effettuano la valutazione in funzione dei sottocriteri della «fase 2» di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 5.

In deroga al primo comma, per la valutazione del criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554, la prima fase corrisponde alla valutazione da effettuare per i criteri di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del medesimo regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito