2. Una volto trascorso il termine per presentare la dichiarazione motivata di cui all’articolo 31, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV, tramite il comitato congiunto e su raccomandazione del forum di sorveglianza, designano un fornitore terzo di servizi TIC come critico per le entità finanziarie se questo soddisfa tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1, lettera a), e a seguito dell’esito positivo della valutazione effettuata in relazione ai sottocriteri della «fase 2» di cui al paragrafo 1, lettera b).