+Articolo 5 1

Articolo 5 1

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:

a)

sottocriterio 4.1: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC;

b)

sottocriterio 4.2: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito