+Articolo 5 1
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Articolo 5 1
1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:
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a)
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sottocriterio 4.1: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC;
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b)
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sottocriterio 4.2: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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