+Articolo 2 3

Articolo 2 3

3.   Le autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 nominano una o più persone all’interno del proprio personale da designare come membri del gruppo di esaminatori congiunto. Una persona può essere nominata e designata come membro di uno o più gruppi di esaminatori congiunti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito