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+Articolo 2 3 |
Articolo 2 33. Le autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 nominano una o più persone all’interno del proprio personale da designare come membri del gruppo di esaminatori congiunto. Una persona può essere nominata e designata come membro di uno o più gruppi di esaminatori congiunti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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