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+Articolo 5 2 |
Articolo 5 22. Nello svolgimento dei compiti di sorveglianza, i membri del gruppo di esaminatori congiunto seguono le procedure di sorveglianza elaborate congiuntamente dalle autorità europee di vigilanza in relazione allo svolgimento delle attività di sorveglianza e a qualsiasi ambito operativo pertinente, anche per quanto riguarda le specifiche relative all’uso di attrezzature e strumenti informatici e alla gestione del tempo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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