+Articolo 5 Modalità di lavoro dei membri del gruppo di esaminatori congiunto
---+Articolo 5 1
---+Articolo 5 2
---+Articolo 5 3
---+Articolo 5 4
---+Articolo 5 5
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Articolo 5 Modalità di lavoro dei membri del gruppo di esaminatori congiunto
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 5 1
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1. I membri del gruppo di esaminatori congiunto svolgono i rispettivi compiti individuati nel piano di sorveglianza individuale annuale con la competenza, la cura e la diligenza dovute, in maniera imparziale e conformemente alle istruzioni del coordinatore dell’autorità di sorveglianza capofila di cui all’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2554.
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Articolo 5 2
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2. Nello svolgimento dei compiti di sorveglianza, i membri del gruppo di esaminatori congiunto seguono le procedure di sorveglianza elaborate congiuntamente dalle autorità europee di vigilanza in relazione allo svolgimento delle attività di sorveglianza e a qualsiasi ambito operativo pertinente, anche per quanto riguarda le specifiche relative all’uso di attrezzature e strumenti informatici e alla gestione del tempo.
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Articolo 5 3
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3. I membri del gruppo di esaminatori congiunto seguono le specifiche e le istruzioni per il trattamento delle informazioni e dei dati fornite dal coordinatore dell’autorità di sorveglianza capofila di cui all’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2554 e rispettano il regime di riservatezza delle autorità europee di vigilanza.
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Articolo 5 4
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4. L’autorità di sorveglianza capofila e le autorità che effettuano la nomina definiscono modalità di attuazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, anche per quanto riguarda il tempo impiegato e i costi stimati per le attività di sorveglianza svolte dal gruppo di esaminatori congiunto, la formazione e le considerazioni in materia di etica e di condotta in relazione al ruolo dei membri del gruppo di esaminatori congiunto, se del caso.
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Articolo 5 5
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5. L’autorità di sorveglianza capofila e le autorità che effettuano la nomina provvedono affinché le modalità di cui al paragrafo 4 siano attuate, riesaminate e aggiornate tempestivamente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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