+Articolo 2 1

Articolo 2 1

1.   Le autorità competenti per i TLPT valutano se un’entità finanziaria ha l’obbligo di svolgere TLPT, tenendo conto dell’impatto di tali entità finanziarie, del loro carattere sistemico e del loro profilo dei rischi informatici, sulla base di tutti i criteri seguenti:

a)

fattori correlati all’impatto e al carattere sistemico:

i)

le dimensioni dell’entità finanziaria, determinate in base al fatto che l’entità finanziaria fornisca servizi finanziari in uno o più Stati membri e confrontando le attività dell’entità finanziaria con quelle di altre entità finanziarie che forniscono servizi analoghi;

ii)

la portata e la natura dell’interconnessione dell’entità finanziaria con altre entità finanziarie del settore finanziario in uno o più Stati membri;

iii)

la criticità o l’importanza dei servizi che l’entità finanziaria fornisce al settore finanziario;

iv)

la sostituibilità dei servizi che l’entità finanziaria fornisce;

v)

la complessità del modello aziendale dell’entità finanziaria e dei relativi servizi e processi;

vi)

se l’entità finanziaria fa parte di un gruppo di carattere sistemico a livello dell’Unione o nazionale nel settore finanziario e che condivide sistemi di TIC;

b)

fattori correlati ai rischi informatici:

i)

il profilo di rischio dell’entità finanziaria;

ii)

il panorama delle minacce dell’entità finanziaria;

iii)

il grado di dipendenza delle funzioni essenziali o importanti o delle relative funzioni di supporto dell’entità finanziaria da processi e sistemi di TIC;

iv)

la complessità dell’architettura delle TIC dell’entità finanziaria;

v)

le funzioni e i servizi TIC supportati da fornitori terzi di servizi TIC nonché la quantità e il tipo di accordi contrattuali con i fornitori terzi di servizi TIC o con i fornitori intragruppo di servizi TIC;

vi)

i risultati di eventuali esami di vigilanza pertinenti per la valutazione della maturità delle TIC dell’entità finanziaria;

vii)

la maturità dei piani di continuità operativa delle TIC e dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC;

viii)

la maturità delle misure operative di individuazione e attenuazione per la sicurezza delle TIC, compresa la capacità di:

1)

monitorare l’infrastruttura delle TIC dell’entità finanziaria in maniera permanente;

2)

individuare gli eventi connessi alle TIC in tempo reale;

3)

analizzare gli eventi di cui al punto 2);

4)

reagire agli eventi di cui al punto 2) in modo tempestivo ed efficace;

ix)

se l’entità finanziaria fa parte di un gruppo attivo nel settore finanziario a livello dell’Unione o nazionale che condivide sistemi di TIC.

Ai fini della lettera a), punto i), l’autorità competente per il TLPT prende in considerazione, ove possibile:

a)

la posizione in termini di quota di mercato dell’entità finanziaria a livello dell’Unione e nazionale;

b)

la gamma di attività offerte dall’entità finanziaria;

c)

la quota di mercato dei servizi forniti dall’entità finanziaria o delle attività intraprese a livello dell’Unione e nazionale.

Ai fini della lettera a), punto v), l’autorità competente per il TLPT prende in considerazione, ove possibile:

a)

se l’entità finanziaria gestisce più di un modello aziendale;

b)

l’interconnessione dei diversi processi aziendali e dei relativi servizi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito