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Articolo 4 11. Le entità finanziarie utilizzano canali elettronici sicuri messi a disposizione dalla rispettiva autorità competente per la trasmissione della notifica iniziale e delle relazioni intermedia e finale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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