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+Articolo 7 2 |
Articolo 7 22. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi considerati significativi di cui all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (8), ai gestori delle sedi di negoziazione e alle controparti centrali, che utilizzano il modello di cui all’allegato I solo per trasmettere notifiche o relazioni individuali in merito a incidenti gravi connessi alle TIC alla rispettiva autorità competente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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