+Articolo 7 2

Articolo 7 2

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi considerati significativi di cui all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (8), ai gestori delle sedi di negoziazione e alle controparti centrali, che utilizzano il modello di cui all’allegato I solo per trasmettere notifiche o relazioni individuali in merito a incidenti gravi connessi alle TIC alla rispettiva autorità competente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito