+Articolo 7 Segnalazione aggregata
---+Articolo 7 1
---+Articolo 7 2
---+Articolo 7 3

Articolo 7 Segnalazione aggregata

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 7 1

1.   Un fornitore terzo di servizi cui sono stati esternalizzati obblighi di segnalazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554 può utilizzare il modello di cui all’allegato I del presente regolamento per fornire informazioni aggregate in merito a un incidente grave connesso alle TIC che ha un impatto su più entità finanziarie in un’unica notifica o relazione e trasmettere tale notifica o relazione all’autorità competente per conto di tutte le entità finanziarie interessate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’incidente grave connesso alle TIC da segnalare ha origine presso un fornitore terzo di servizi TIC o è causato da quest’ultimo;

b)

il fornitore terzo di servizi presta il servizio TIC pertinente a più di un’entità finanziaria o a un gruppo;

c)

l’incidente connesso alle TIC è classificato come grave da ciascuna entità finanziaria interessata nella notifica o relazione aggregata;

d)

l’incidente grave connesso alle TIC interessa entità finanziarie all’interno di un unico Stato membro e la relazione aggregata si riferisce a entità finanziarie sottoposte alla vigilanza della medesima autorità competente;

e)

le autorità competenti hanno esplicitamente consentito a questo tipo di entità finanziarie di aggregare le loro segnalazioni.

Articolo 7 2

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi considerati significativi di cui all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (8), ai gestori delle sedi di negoziazione e alle controparti centrali, che utilizzano il modello di cui all’allegato I solo per trasmettere notifiche o relazioni individuali in merito a incidenti gravi connessi alle TIC alla rispettiva autorità competente.

Articolo 7 3

3.   Qualora le autorità competenti richiedano informazioni sull’impatto individuale dell’incidente grave connesso alle TIC su un’unica entità finanziaria, su richiesta dell’autorità competente l’entità finanziaria trasmette una notifica o una relazione individuale in merito all’incidente grave connesso alle TIC.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito