+REGOLAMENTO (UE) 2024/1789 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Preamble: 1
---+CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
---------+Articolo 1 a)
---------+Articolo 1 b)
---------+Articolo 1 2
---------+Articolo 1 a)
---------+Articolo 1 b)
---------+Articolo 1 c)
---------+Articolo 1 3
---------+Articolo 1 4
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Articolo 2 1
---------+Articolo 2 2
---+CAPO II REGOLE GENERALI APPLICABILI AI SISTEMI DEL GAS NATURALE E AI SISTEMI DELL'IDROGENO
------+Sezione 1 Regole generali per l'organizzazione dei mercati e l'accesso alle infrastrutture
---------+Articolo 3 Principi generali
------------+Articolo 3 a)
------------+Articolo 3 b)
------------+Articolo 3 c)
------------+Articolo 3 d)
------------+Articolo 3 e)
------------+Articolo 3 f)
------------+Articolo 3 g)
------------+Articolo 3 h)
------------+Articolo 3 i)
------------+Articolo 3 j)
------------+Articolo 3 k)
------------+Articolo 3 l)
------------+Articolo 3 m)
------------+Articolo 3 n)
---------+Articolo 4 Potenziamento del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio
---------+Articolo 5 Separazione delle RAB
------------+Articolo 5 1
------------+Articolo 5 2
------------+Articolo 5 3
------------+Articolo 5 4
------------+Articolo 5 5
------------+Articolo 5 6
---------+Articolo 6 Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
------------+Articolo 6 1
------------+Articolo 6 2
------------+Articolo 6 3
------------+Articolo 6 4
------------+Articolo 6 5
------------+Articolo 6 6
------------+Articolo 6 7
---------+Articolo 7 Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno
------------+Articolo 7 1
------------+Articolo 7 2
------------+Articolo 7 3
------------+Articolo 7 4
------------+Articolo 7 5
------------+Articolo 7 6
------------+Articolo 7 7
------------+Articolo 7 8
------------+Articolo 7 9
---------+Articolo 8 Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio di idrogeno
------------+Articolo 8 1
------------+Articolo 8 2
------------+Articolo 8 3
------------+Articolo 8 4
------------+Articolo 8 5
------------+Articolo 8 6
------------+Articolo 8 7
---------+Articolo 9 Valutazione della domanda del mercato del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio da parte dei gestori dei sistemi di GNL e dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale
---------+Articolo 10 Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
------------+Articolo 10 1
------------+Articolo 10 2
------------+Articolo 10 3
------------+Articolo 10 4
---------+Articolo 11 Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di stoccaggio di idrogeno e agli impianti di GNL
------------+Articolo 11 1
------------+Articolo 11 2
------------+Articolo 11 3
---------+Articolo 12 Scambio di diritti di capacità
---------+Articolo 13 Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio
------------+Articolo 13 1
------------+Articolo 13 2
------------+Articolo 13 3
------------+Articolo 13 4
---------+Articolo 14 Certificazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori della rete di trasporto dell'idrogeno
------------+Articolo 14 1
------------+Articolo 14 2
------------+Articolo 14 3
------------+Articolo 14 4
------------+Articolo 14 5
------------+Articolo 14 6
---------+Articolo 15 Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale
------------+Articolo 15 1
------------+Articolo 15 2
------------+Articolo 15 3
------------+Articolo 15 4
------------+Articolo 15 5
------------+Articolo 15 6
------------+Articolo 15 7
------------+Articolo 15 8
------------+Articolo 15 9
------------+Articolo 15 10
------------+Articolo 15 11
------------+Articolo 15 12
------------+Articolo 15 13
---------+Articolo 16 Cooperazione dei gestori del sistema di trasporto
------------+Articolo 16 1
------------+Articolo 16 2
------+Sezione 2 Accesso alla rete
---------+Articolo 17 Tariffe per l'accesso alle reti
------------+Articolo 17 1
------------+Articolo 17 2
------------+Articolo 17 3
------------+Articolo 17 4
------------+Articolo 17 5
---------+Articolo 18 Sconti tariffari per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio
------------+Articolo 18 1
------------+Articolo 18 2
------------+Articolo 18 3
------------+Articolo 18 4
------------+Articolo 18 5
---------+Articolo 19 Ricavi dei gestori del sistema di trasporto
------------+Articolo 19 1
------------+Articolo 19 2
------------+Articolo 19 3
------+Sezione 3 Gestione del sistema di trasporto, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e dei terminali dell'idrogeno
---------+Articolo 20 Capacità continua di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasmissione
------------+Articolo 20 1
------------+Articolo 20 2
---------+Articolo 21 Coordinamento transfrontaliero in relazione alla qualità del gas nel sistema del gas naturale
------------+Articolo 21 1
------------+Articolo 21 2
------------+Articolo 21 3
------------+Articolo 21 4
------------+Articolo 21 5
------------+Articolo 21 6
------------+Articolo 21 7
------------+Articolo 21 8
------------+Articolo 21 9
------------+Articolo 21 10
------------+Articolo 21 11
------------+Articolo 21 12
------------+Articolo 21 13
------------+Articolo 21 14
---------+Articolo 22 Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per il gas naturale
---------+Articolo 23 Specifiche comuni per il biometano
------------+Articolo 23 1
------------+Articolo 23 2
------------+Articolo 23 3
------------+Articolo 23 4
------------+Articolo 23 5
---------+Articolo 24 Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas
---------+Articolo 25 Organizzazione della REGST del gas
------------+Articolo 25 1
------------+Articolo 25 2
------------+Articolo 25 3
------------+Articolo 25 4
---------+Articolo 26 Compiti della REGST del gas
------------+Articolo 26 1
------------+Articolo 26 2
------------+Articolo 26 3
------------+Articolo 26 4
------------+Articolo 26 5
------------+Articolo 26 6
------------+Articolo 26 7
------------+Articolo 26 8
------------+Articolo 26 9
------------+Articolo 26 10
------------+Articolo 26 11
---------+Articolo 27 Controllo della REGST del gas effettuato dall'ACER
------------+Articolo 27 1
------------+Articolo 27 2
---------+Articolo 28 Autorità di regolazione
---------+Articolo 29 Consultazioni della REGST del gas
------------+Articolo 29 1
------------+Articolo 29 2
------------+Articolo 29 3
---------+Articolo 30 Costi della REGST del gas
---------+Articolo 31 Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto
------------+Articolo 31 1
------------+Articolo 31 2
------------+Articolo 31 3
---------+Articolo 32 Piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione
------------+Articolo 32 2
------------+Articolo 32 a)
------------+Articolo 32 b)
------------+Articolo 32 c)
------------+Articolo 32 3
---------+Articolo 33 Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
------------+Articolo 33 1
------------+Articolo 33 2
------------+Articolo 33 3
------------+Articolo 33 4
------------+Articolo 33 5
------------+Articolo 33 6
------------+Articolo 33 7
---------+Articolo 34 Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, agli impianti di stoccaggio di idrogeno, agli impianti di GNL e ai terminali dell'idrogeno
------------+Articolo 34 1
------------+Articolo 34 2
------------+Articolo 34 3
------------+Articolo 34 4
------------+Articolo 34 5
------------+Articolo 34 6
---------+Articolo 35 Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi
------+Sezione 4 Gestione del sistema di distribuzione
---------+Articolo 36 Capacità continua di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione
------------+Articolo 36 1
------------+Articolo 36 2
---------+Articolo 37 Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto
---------+Articolo 38 Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di distribuzione
---------+Articolo 39 Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione
------------+Articolo 39 2
------------+Articolo 39 3
---------+Articolo 40 Modifiche delle principali norme e procedure dell'EU DSO
------------+Articolo 40 1
------------+Articolo 40 2
------------+Articolo 40 3
------------+Articolo 40 4
------------+Articolo 40 5
------------+Articolo 40 6
------------+Articolo 40 7
---------+Articolo 41 Compiti aggiuntivi dell'EU DSO
------------+Articolo 41 1
------------+Articolo 41 2
------------+Articolo 41 3
------------+Articolo 41 4
------------+Articolo 41 5
------+Sezione 5 Aggregazione della domanda e acquisto in comune di gas naturale e meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno
---------+Articolo 42 Meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale
---------+Articolo 43 Contratto con un prestatore di servizi
------------+Articolo 43 1
------------+Articolo 43 2
---------+Articolo 44 Criteri di selezione del prestatore di servizi
------------+Articolo 44 1
------------+Articolo 44 2
------------+Articolo 44 3
---------+Articolo 45 Compiti del prestatore di servizi
---------+Articolo 46 Partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale
------------+Articolo 46 1
------------+Articolo 46 2
------------+Articolo 46 3
------------+Articolo 46 4
------------+Articolo 46 5
------------+Articolo 46 6
------------+Articolo 46 7
---------+Articolo 47 Limitazione temporanea della partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale
------------+Articolo 47 1
------------+Articolo 47 2
---------+Articolo 48 Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale
------------+Articolo 48 1
------------+Articolo 48 2
------------+Articolo 48 3
------------+Articolo 48 4
------------+Articolo 48 5
---------+Articolo 49 Comitato direttivo
------------+Articolo 49 1
------------+Articolo 49 2
---------+Articolo 50 Garanzie
---------+Articolo 51 Comunicazione
------------+Articolo 51 2
------------+Articolo 51 a)
------------+Articolo 51 b)
------------+Articolo 51 c)
------------+Articolo 51 d)
------------+Articolo 51 e)
---------+Articolo 52 Meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno
------------+Articolo 52 1
------------+Articolo 52 2
------------+Articolo 52 3
------------+Articolo 52 4
------------+Articolo 52 5
---------+Articolo 53 Partecipazione al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno
------------+Articolo 53 1
------------+Articolo 53 2
------------+Articolo 53 3
---------+Articolo 54 Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno
------------+Articolo 54 1
------------+Articolo 54 2
------------+Articolo 54 3
---+CAPO III REGOLE APPLICABILI ALLE RETI DELL'IDROGENO
------+Articolo 55 Coordinamento transfrontaliero della qualità dell'idrogeno
---------+Articolo 55 1
---------+Articolo 55 2
---------+Articolo 55 3
---------+Articolo 55 4
---------+Articolo 55 5
---------+Articolo 55 6
---------+Articolo 55 7
---------+Articolo 55 8
---------+Articolo 55 9
---------+Articolo 55 10
---------+Articolo 55 11
------+Articolo 56 Cooperazione tra i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
------+Articolo 57 Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno
---------+Articolo 57 1
---------+Articolo 57 2
---------+Articolo 57 3
---------+Articolo 57 4
---------+Articolo 57 5
---------+Articolo 57 6
---------+Articolo 57 7
---------+Articolo 57 8
---------+Articolo 57 9
---------+Articolo 57 10
---------+Articolo 57 11
---------+Articolo 57 12
------+Articolo 58 Transizione all'ENNOH
------+Articolo 59 Compiti dell'ENNOH
---------+Articolo 59 1
---------+Articolo 59 2
---------+Articolo 59 3
---------+Articolo 59 4
---------+Articolo 59 5
---------+Articolo 59 6
------+Articolo 60 Piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione
---------+Articolo 60 1
---------+Articolo 60 2
---------+Articolo 60 3
------+Articolo 61 Pianificazione di rete integrata a livello dell'Unione
---------+Articolo 61 1
---------+Articolo 61 2
---------+Articolo 61 3
------+Articolo 62 Costi dell'ENNOH
------+Articolo 63 Consultazioni condotte dall'ENNOH
---------+Articolo 63 1
---------+Articolo 63 2
---------+Articolo 63 3
------+Articolo 64 Controllo effettuato dall'ACER nei confronti dell'ENNOH
---------+Articolo 64 1
---------+Articolo 64 2
---------+Articolo 64 3
------+Articolo 65 Cooperazione regionale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
---------+Articolo 65 1
---------+Articolo 65 2
------+Articolo 66 Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno
---------+Articolo 66 1
---------+Articolo 66 2
---------+Articolo 66 3
---------+Articolo 66 4
---------+Articolo 66 5
---------+Articolo 66 6
---------+Articolo 66 7
---------+Articolo 66 8
------+Articolo 67 Registrazione delle informazioni nel sistema dell'idrogeno
------+Articolo 68 Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per l'idrogeno
------+Articolo 69 Specifiche comuni per l'idrogeno
---------+Articolo 69 1
---------+Articolo 69 2
---------+Articolo 69 3
---------+Articolo 69 4
---+CAPO IV CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI
------+Articolo 70 Adozione dei codici di rete e degli orientamenti
---------+Articolo 70 1
---------+Articolo 70 2
---------+Articolo 70 3
------+Articolo 71 Redazione dei codici di rete per il gas naturale
---------+Articolo 71 1
---------+Articolo 71 2
---------+Articolo 71 3
---------+Articolo 71 4
---------+Articolo 71 5
---------+Articolo 71 6
---------+Articolo 71 7
---------+Articolo 71 8
---------+Articolo 71 9
---------+Articolo 71 10
---------+Articolo 71 11
---------+Articolo 71 12
---------+Articolo 71 13
---------+Articolo 71 14
---------+Articolo 71 15
------+Articolo 72 Redazione dei codici di rete per l'idrogeno
---------+Articolo 72 1
---------+Articolo 72 2
---------+Articolo 72 3
---------+Articolo 72 4
---------+Articolo 72 5
---------+Articolo 72 6
---------+Articolo 72 7
---------+Articolo 72 8
---------+Articolo 72 9
---------+Articolo 72 10
---------+Articolo 72 11
---------+Articolo 72 12
---------+Articolo 72 13
---------+Articolo 72 14
---------+Articolo 72 15
------+Articolo 73 Modifica dei codici di rete
---------+Articolo 73 1
---------+Articolo 73 2
---------+Articolo 73 3
------+Articolo 74 Orientamenti
---------+Articolo 74 1
---------+Articolo 74 2
---------+Articolo 74 3
---------+Articolo 74 4
---------+Articolo 74 5
------+Articolo 75 Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate
------+Articolo 76 Comunicazione di informazioni e riservatezza
---------+Articolo 76 1
---------+Articolo 76 2
---------+Articolo 76 3
---------+Articolo 76 4
---------+Articolo 76 5
---------+Articolo 76 6
---------+Articolo 76 7
------+Articolo 77 Sanzioni
---------+Articolo 77 1
---------+Articolo 77 2
---------+Articolo 77 3
---+CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 78 Nuove infrastrutture per il gas naturale e l'idrogeno
---------+Articolo 78 1
---------+Articolo 78 2
---------+Articolo 78 3
---------+Articolo 78 4
---------+Articolo 78 5
---------+Articolo 78 6
---------+Articolo 78 7
---------+Articolo 78 8
---------+Articolo 78 9
---------+Articolo 78 10
---------+Articolo 78 11
------+Articolo 79 Deroghe
------+Articolo 80 Esercizio della delega
---------+Articolo 80 1
---------+Articolo 80 2
---------+Articolo 80 3
---------+Articolo 80 4
---------+Articolo 80 5
---------+Articolo 80 6
------+Articolo 81 Procedura del comitato
---------+Articolo 81 1
---------+Articolo 81 2
---------+Articolo 81 3
------+Articolo 82 Riesame e relazioni
---------+Articolo 82 1
---------+Articolo 82 2
------+Articolo 83 Modifiche del regolamento (UE) n. 1227/2011
---------+Articolo 83 1)
---------+Articolo 83 2)
------+Articolo 84 Modifica del regolamento (UE) 2017/1938
---------+Articolo 84 1)
---------+Articolo 84 2)
---------+Articolo 84 3)
---------+Articolo 84 4)
---------+Articolo 84 5)
---------+Articolo 84 6)
---------+Articolo 84 7)
---------+Articolo 84 8)
---------+Articolo 84 9)
---------+Articolo 84 10)
---------+Articolo 84 11)
---------+Articolo 84 12)
---------+Articolo 84 13)
---------+Articolo 84 14)
------+Articolo 85 Modifica del regolamento (UE) 2019/942
---------+Articolo 85 1)
---------+Articolo 85 2)
---------+Articolo 85 3)
---------+Articolo 85 4)
---------+Articolo 85 5)
---------+Articolo 85 6)
---------+Articolo 85 7)
------+Articolo 86 Modifiche del regolamento (UE) 2022/869
---------+Articolo 86 1)
---------+Articolo 86 2)
------+Articolo 87 Modifica della decisione (UE) 2017/684
------+Articolo 88 Abrogazione
------+Articolo 89 Entrata in vigore
---------+Articolo 89 1
---------+Articolo 89 2
---+ALLEGATO I Orientamenti
------+1. Informazioni da pubblicare sulla metodologia utilizzata per determinare i ricavi regolamentati …
------+1. Il soggetto responsabile del calcolo, della definizione e dell'approvazione delle diverse …
------+2. Una descrizione della metodologia che tratti almeno: a) la metodologia complessiva, ad esempio …
------+3. I valori dei parametri utilizzati nella metodologia: a) i valori dettagliati dei parametri che …
------+4. I valori dei costi e delle spese utilizzati per fissare i ricavi consentiti o previsti in euro e …
------+5. Indicatori finanziari da fornire per il gestore del sistema di trasporto. Nel caso in cui il …
------+6. I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità di …
------+2. Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione …
---------+2.1. Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della …
------+1. I sistemi di allocazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano …
------+2. Detti sistemi e procedure tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della …
---------+2.2. Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale
------------+2.2.1. Disposizioni generali
------------+2.2.2. Aumento della capacità tramite un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto
------------+2.2.3. Meccanismo « use-it-or-lose-it » su base « day-ahead »
------------+2.2.4. Restituzione di capacità contrattuale
------------+2.2.5. Meccanismo « use-it-or-lose-it » a lungo termine
------+3. Detti sistemi e procedure non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano …
------+4. Detti sistemi e procedure forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e …
------+5. Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la …
------+6. Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà …
------+1. Il presente punto si applica nei punti di interconnessione tra sistemi di entrate-uscite …
------+2. In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma del punto 3 …
------+3. L'eventuale capacità supplementare disponibile tramite l'applicazione di una delle due procedure …
------+1. I gestori dei sistemi di trasporto propongono e, previa approvazione da parte dell'autorità di …
------+2. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto dovrebbe incentivare i gestori dei …
------+3. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto è basato su un regime di incentivazione …
------+4. Ai fini della determinazione degli introiti che spettano ai gestori dei servizi di trasporto, la …
------+5. Nel determinare la capacità supplementare, il gestore del sistema di trasporto tiene in …
------+6. Se necessario per mantenere l'integrità del sistema, i gestori dei sistemi di trasporto …
------+7. Prima di applicare una procedura di riacquisto, i gestori dei sistemi di trasporto verificano se …
------+8. Nel proporre il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, il gestore del sistema di …
------+1. Per quanto riguarda la modifica della nomination iniziale, le autorità di regolazione possono …
------+2. Se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell'ACER di cui al punto 2.2.1 …
------+3. Le re-nomination di capacità continua sono autorizzate fino a un massimo del 90 % e un minimo …
------+4. Il detentore iniziale della capacità contrattuale può procedere a una re-nomination su base …
------+5. Il paragrafo 3 non si applica agli utenti della rete, ossia persone e imprese nonché le imprese …
------+6. Nei punti di interconnessione in cui si applica un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su …
------+7. Un'autorità di regolazione può decidere di applicare un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» …
------+1. Le autorità di regolazione impongono ai gestori dei sistemi di trasporto di ritirare …
------+2. L'applicazione di un meccanismo continuo « use-it-or-lose-it » su base « day-ahead » non è …
------+3. In seguito al ritiro l'utente della rete perde parzialmente o completamente la capacità …
------+4. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono regolarmente alle autorità di regolazione tutte le …
------+3. Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un …
---------+3.1. Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un …
------------+3.1.1. Forma della pubblicazione
------------+3.1.2. Contenuto della pubblicazione
---------+3.2. Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza
------+1. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tutte le informazioni di cui al punto 3.1.2 e al …
------+2. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti …
------+1. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro …
------+1. I punti pertinenti includono almeno: a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete di …
------+2. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse …
------+3. Se i punti tra due o più gestori del sistema di trasporto sono gestiti unicamente dai gestori di …
---------+3.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione
------+1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le informazioni …
------+2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere a), b) e …
------+3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione …
---------+3.4. Informazioni da pubblicare sul sistema di trasporto e relativo calendario di pubblicazione
------+4. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente i valori misurati del potere …
------+5. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano annualmente le …
------+1. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano la pubblicazione e l'aggiornamento quotidiani di …
------+2. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le condizioni armonizzate in base alle quali …
------+3. Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento del suo sistema, ciascun gestore del sistema di …
------+4. Se sono offerti servizi di flessibilità, diversi dalle tolleranze, i gestori dei sistemi di …
------+5. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, il quantitativo di gas …
------+6. I gestori dei sistemi di trasporto prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo …
------+7. I gestori dei sistemi di trasporto tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali …
------+8. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine …
------+4. Formato e contenuto della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete da …
---------+4.1. Formato della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete
---------+4.2. Contenuto della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete
---------+4.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario
------+1. I gestori della rete dell'idrogeno forniscono tutte le informazioni necessarie agli utenti della …
------+2. I gestori delle reti dell'idrogeno forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti …
------+1. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro …
------+2. I punti pertinenti includono almeno: a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete …
------+3. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse …
------+1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano le informazioni di …
------+2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere a), b) e …
------+3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano a rotazione …
------+4. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano quotidianamente i valori misurati della purezza …
------+5. Le modalità di attuazione dei punti 4.1, 4.2 e 4.3, ad esempio dettagli relativi al formato e al …
---+ALLEGATO II Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
---+ALLEGATO III Tavola di concordanza
English - European Union - Energy -

REGOLAMENTO (UE) 2024/1789 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2024/1789 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2024

sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità.

(3)

Inoltre, con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le norme del mercato interno per i combustibili gassosi devono essere allineate a tale regolamento. In tale contesto, l'Unione ha stabilito come aggiornare i suoi mercati dell'energia, anche per quanto riguarda la decarbonizzazione dei mercati del gas, nelle comunicazioni della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico» e «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» («strategia dell'UE per l'idrogeno»), nonché nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (6). Il presente regolamento dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e il buon funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno.

(4)

Il presente regolamento integra i relativi strumenti politici e legislativi dell'Unione, in particolare quelli proposti a norma della comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo», quali i regolamenti (UE) 2023/857 (7), (UE) 2023/957 (8), (UE) 2023/1805 (9) e (UE) 2023/2405 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive (UE) 2023/959 (11), (UE) 2023/1791 (12) e (UE) 2023/2413 (13) del Parlamento europeo e del Consiglio, che mirano a incentivare la decarbonizzazione dell'economia dell'Unione e a garantire che essa continui a seguire una traiettoria verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119. L'obiettivo principale del presente regolamento è consentire e agevolare tale transizione verso la neutralità climatica garantendo l'espansione di un mercato dell'idrogeno e di un mercato del gas naturale efficiente.

(5)

Il presente regolamento mira ad agevolare la penetrazione di gas rinnovabile, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno nel sistema energetico consentendo l'abbandono graduale del gas fossile e a permettere al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio e all'idrogeno di svolgere un ruolo di rilievo nel conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. Il presente regolamento mira inoltre a istituire un quadro normativo che consenta e incentivi tutti i partecipanti al mercato ad abbandonare gradualmente il gas fossile e a pianificare le loro attività al fine di evitare effetti di lock-in e mira a garantire un'eliminazione graduale e tempestiva del gas fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

(6)

La strategia dell'UE per l'idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato interno aperto e competitivo, contraddistinto dall'assenza di barriere al commercio, reca significativi vantaggi per la concorrenza, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. La strategia dell'UE per l'idrogeno sottolinea inoltre che il passaggio a un mercato liquido in cui l'idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l'ingresso di nuovi produttori, rafforzerebbe l'integrazione con altri vettori energetici e invierebbe segnali di prezzo favorevoli per decisioni in materia di investimenti e decisioni operative. È pertanto opportuno che le norme stabilite nel presente regolamento siano atte ad agevolare l'emergenza dei mercati dell'idrogeno, degli scambi di idrogeno come materia prima e dei centri di scambio liquido. Gli Stati membri dovrebbero eliminare eventuali barriere ingiustificate, tra cui le tariffe sproporzionate nei punti di interconnessione. Per il mercato dell'idrogeno è inoltre opportuno prendere in considerazione le norme vigenti elaborate per i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno reso possibili operazioni commerciali e scambi efficienti, prendendo atto delle differenze intrinseche. Sebbene il presente regolamento stabilisca i principi generali applicabili al funzionamento del mercato dell'idrogeno, è opportuno tenere conto della fase di sviluppo di detto mercato nell'applicazione di tali principi.

(7)

Sostenere le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio nell'eliminazione graduale dei combustibili fossili e nell'introduzione graduale delle energie rinnovabili è un elemento chiave della politica per una transizione giusta. Tale sostegno deve essere perseguito coerentemente con il quadro giuridico pertinente, in particolare con il Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), che consente il finanziamento di tecnologie per le energie rinnovabili. La Commissione svolge un ruolo fondamentale nel garantire tale sostegno alle politiche nazionali volte a ridurre progressivamente la capacità esistente di produzione ed estrazione di carbone e di altri combustibili fossili solidi. Tale processo richiede finanziamenti per affrontare l'impatto sociale ed economico, compresa la riqualificazione della forza lavoro ai fini della transizione verso l'energia pulita delle regioni che subiscono cambiamenti strutturali. Il sostegno alle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio dovrà tenere conto degli obiettivi, degli ambiti di applicazione e dei criteri specifici di ciascun pertinente programma di finanziamento dell'Unione. Il Fondo per una transizione giusta non prevede finanziamenti per tecnologie diverse dalle energie rinnovabili.

(8)

La direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prevede la possibilità di usufruire di un gestore di sistema combinato. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali che siano coerenti con le pertinenti disposizioni di tale direttiva.

(9)

È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno ben funzionante, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo l'appropriato rendimento degli investimenti e consentendo l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio. Le norme sulle tariffe per l'accesso alla rete stabilite nel presente regolamento sono integrate da ulteriori norme in materia, in particolare nei codici di rete e negli orientamenti adottati ai sensi del presente regolamento, nei regolamenti (UE) 2022/869 (16) e (UE) 2024/1787 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e della direttiva (UE) 2023/1791.

(10)

In generale, è più efficiente finanziare le infrastrutture mediante i ricavi ottenuti dagli utenti di tale infrastruttura ed evitare sovvenzioni incrociate. Inoltre, nel caso di attivi regolamentati, le sovvenzioni incrociate sarebbero incompatibili con il principio generale delle tariffe commisurate ai costi. In casi eccezionali, le sovvenzioni incrociate potrebbero tuttavia apportare benefici per la società, in particolare nelle prime fasi dello sviluppo della rete, quando la capacità prenotata è bassa rispetto alla capacità tecnica e l'incertezza su quando la futura domanda di capacità si concretizzerà è elevata. Le sovvenzioni incrociate potrebbero pertanto contribuire a determinare tariffe ragionevoli e prevedibili per i primi utenti della rete e a ridurre i rischi dell'investimento per i gestori di rete, contribuendo così a un clima favorevole agli investimenti che sostenga gli obiettivi in materia di decarbonizzazione dell'Unione. Anziché imporre tariffe di rete che si prevede saranno più elevate ai primi utenti della rete dell'idrogeno, i gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero poter distribuire i costi di sviluppo della rete nel tempo consentendo agli Stati membri di prevedere la possibilità che i futuri utenti paghino parte dei costi iniziali attraverso un meccanismo di ripartizione intertemporale dei costi. Tale meccanismo di ripartizione intertemporale dei costi come pure la metodologia e le caratteristiche soggiacenti dovrebbero essere approvati dall'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero poter accompagnare tale meccanismo con misure volte a coprire il rischio finanziario dei gestori delle reti dell'idrogeno, come una garanzia dello Stato, a condizione che siano conformi all'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Qualora finanziare le reti mediante tariffe di accesso alla rete pagate dagli utenti della rete non sia praticabile, l'autorità di regolazione dovrebbe poter consentire, a determinate condizioni, trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati distinti dalle reti del gas naturale e dell'idrogeno. I costi associati agli studi di fattibilità relativi alla riconversione delle reti del gas naturale a reti dell'idrogeno non dovrebbero essere considerati sovvenzioni incrociate. Le sovvenzioni incrociate non dovrebbero essere finanziate dagli utenti della rete in altri Stati membri ed è pertanto opportuno riscuotere finanziamenti per le sovvenzioni incrociate solo dai punti di uscita verso i clienti finali all'interno dello stesso Stato membro. Inoltre, poiché le sovvenzioni incrociate sono eccezionali, è opportuno garantire che siano proporzionali, trasparenti, limitate nel tempo e istituite sotto vigilanza regolamentare, previa notifica alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(11)

L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere conforme alla direttiva (UE) 2024/1788 e al regolamento (UE) 2017/459 della Commissione (20).

(12)

È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta l'Unione, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas naturale ben funzionante.

(13)

Le procedure relative all'accesso di terzi dovrebbero basarsi sui principi stabiliti nel presente regolamento. L'organizzazione di sistemi di entrata-uscita, che consentono la libera allocazione di gas naturale in base alla capacità continua, è stata accolta con favore dal XXIV Forum europeo sulla regolamentazione del gas (Forum di Madrid) già nell'ottobre 2013. È pertanto opportuno introdurre una definizione di sistema di entrata-uscita, contribuendo così a creare condizioni di parità per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio collegati al livello del trasporto o della distribuzione. La fissazione delle tariffe per i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e l'organizzazione dell'allocazione della capacità tra i livelli del trasporto e della distribuzione del gas naturale e dell'idrogeno dovrebbero spettare alle autorità di regolazione, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/1788.

(14)

L'accesso al sistema di entrata-uscita dovrebbe essere generalmente basato sulla capacità continua. I gestori della rete dovrebbero essere tenuti a cooperare in modo da massimizzare l'offerta di capacità continua, che a sua volta consente agli utenti della rete di assegnare liberamente il gas naturale in entrata o in uscita sulla base della capacità continua a qualsiasi punto di entrata o di uscita di uno stesso sistema di entrata-uscita.

(15)

È opportuno che gli Stati membri siano in grado di realizzare un'integrazione regionale totale o parziale in caso di fusione di due o più sistemi di entrata-uscita adiacenti. Dovrebbe essere possibile fare in modo che l'integrazione regionale parziale comprenda varie zone di bilanciamento, il che rappresenterebbe un passo importante per integrare mercati del gas naturale frammentati e migliorare il funzionamento del mercato interno del gas naturale.

(16)

In caso di integrazione di mercati regionali, i gestori dei sistemi di trasporto interessati e le autorità di regolazione dovrebbero affrontare le questioni che hanno un impatto transfrontaliero quali strutture tariffarie, regime di bilanciamento, capacità nei punti transfrontalieri rimanenti, piani di investimento e adempimento dei compiti dei gestori dei sistemi di trasporto e delle autorità di regolazione.

(17)

La capacità subordinata dovrebbe essere offerta solo quando i gestori di rete non sono in grado di offrire capacità continua. È opportuno che i gestori di rete definiscano le condizioni della capacità subordinata sulla base di vincoli operativi in modo trasparente e chiaro. L'autorità di regolazione dovrebbe approvare le condizioni e garantire che il numero di prodotti della capacità subordinata sia limitato per evitare una frammentazione del mercato del gas naturale e garantire il rispetto del principio di fornire un accesso efficiente ai terzi.

(18)

È opportuno raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione transfrontaliera nel settore del gas naturale e promuovere l'integrazione del mercato al fine di completare il mercato interno del gas naturale.

(19)

Il presente regolamento mira a sostenere la produzione di biometano sostenibile nell'Unione. Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo «Implementing the REPower EU Action Plan: Investment needs, hydrogen accelerator and achieving the bio-methane targets» (Attuare il piano d'azione REPowerEU: fabbisogno di investimenti, acceleratore dell'idrogeno e conseguimento degli obiettivi per il biometano), che accompagna la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo «Piano REPowerEU» («piano REPowerEU»), la Commissione ha proposto di incrementare in modo significativo la produzione di biometano sostenibile nell'Unione fino a 35 miliardi di m3 entro il 2030.

(20)

La mappatura coordinata per la diffusione del biogas e del biometano funge da strumento che consente agli Stati membri di determinare il contributo del biometano alle rispettive traiettorie stimate dal 2021 al 2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto e la potenza totale installata pianificata, come previsto nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Qualora abbiano stabilito traiettorie nazionali per il biogas e il biometano, gli Stati membri dovrebbero specificare nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima le politiche e le misure per il loro sviluppo, quali l'adozione di strategie nazionali per il biogas e il biometano sostenibili o la fissazione di obiettivi nazionali di produzione o consumo annuali di biometano, espressi in volumi assoluti o in percentuale del volume di gas naturale consumato dai clienti connessi alla rete del gas naturale. Per facilitare tale compito, la Commissione ha fornito agli Stati membri che dispongono di un significativo potenziale di biometano un'analisi del loro potenziale nazionale, nonché suggerimenti su come sfruttare al meglio detto potenziale. Inoltre, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri possono tenere conto, per gli obiettivi del settore dei trasporti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di tale direttiva, del biogas iniettato nell'infrastruttura nazionale di trasporto e distribuzione del gas.

(21)

È necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e, ove opportuno, dei sistemi di distribuzione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema del gas naturale nell'Unione, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero seguire orientamenti quadro, che di per sé non sono vincolanti e che sono elaborati dall'ACER. L'ACER dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base dei fatti, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'ACER dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandarne l'adozione da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero gestire le proprie reti conformemente a tali codici di rete.

(22)

Ai fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas naturale nell'Unione, è opportuno prevedere una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas (European Network of Transmission System Operators for Gas – «ENTSOG»). Al fine di garantire un'equa rappresentanza degli Stati membri di piccole dimensioni, non interconnessi o isolati, oltre ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, i gestori dei sistemi di gas naturale che beneficiano di una deroga all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 a norma dell'articolo 86 di tale direttiva dovrebbero risultare idonei a essere membri della REGST del gas. All'atto dell'approvazione dello statuto della REGST del gas, la Commissione può cercare di garantire un'adeguata differenziazione dei diritti di adesione che rispecchi il diverso status dei membri. I compiti della REGST del gas dovrebbero essere eseguiti in conformità alle norme dell'Unione in materia di concorrenza applicabili alle decisioni della REGST del gas. I compiti della REGST del gas dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività della REGST del gas. Se del caso, i codici di rete possono essere elaborati congiuntamente dalla REGST del gas e dalla rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (European Network of Network Operators for Hydrogen – ENNOH) su questioni intersettoriali. I codici di rete elaborati dalla REGST del gas non intendono sostituirsi alle necessarie norme tecniche nazionali applicabili agli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello dell’Unione. La cooperazione nell'ambito di dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura. In mancanza di tale separazione, la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia delle operazioni di rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno competitivi ed efficienti.

(23)

Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale nell'Unione, la REGST del gas dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione («piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione») sulla base di uno scenario comune e del modello interconnesso. Il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione dovrebbe essere sviluppato in base a un processo trasparente che preveda una consultazione pubblica significativa, cui partecipino anche organismi scientifici indipendenti, e dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi e scientifici. A tal fine, il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può fornire contributi sugli scenari per il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/869. È opportuno che detto piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione includa reti di trasporto del gas naturale sostenibili e le necessarie interconnessioni regionali, rilevanti sotto il profilo commerciale o della sicurezza dell'approvvigionamento. Il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione dovrebbe promuovere il principio dell'efficienza energetica al primo posto e l'integrazione del sistema energetico e contribuire all'uso prudente e razionale delle risorse naturali e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

(24)

Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di un mercato liquido all'ingrosso del gas naturale, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas naturale nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas naturale per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. Per garantire la libertà di prenotare la capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, è pertanto opportuno che le tariffe fissate per un punto di entrata non siano correlate alle tariffe fissate per un punto di uscita ma che siano invece fissate separatamente per tali punti; la tariffa non dovrebbe mettere insieme, in un unico prezzo, il costo di entrata e di uscita.

(25)

Sebbene il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione (21) preveda norme per la definizione di norme tecniche che istituiscono un regime di bilanciamento, esso lascia varie scelte di progettazione per ciascun regime di bilanciamento applicato in uno specifico sistema di entrata-uscita. La combinazione delle scelte effettuate ha portato a uno specifico regime di bilanciamento applicabile in uno specifico sistema di entrata-uscita, che attualmente rispecchia principalmente i territori degli Stati membri.

(26)

Gli utenti della rete dovrebbero avere la responsabilità di bilanciare le loro immissioni con i loro prelievi con le piattaforme di scambio istituite per facilitare meglio gli scambi di gas naturale tra gli utenti della rete. Al fine di garantire al gas rinnovabile e al gas a basse emissioni di carbonio un accesso equo al mercato, la zona di bilanciamento dovrebbe comprendere anche, per quanto possibile, il livello del sistema di distribuzione. Il punto di scambio virtuale dovrebbe essere utilizzato per scambiare gas naturale tra i conti di bilanciamento degli utenti della rete.

(27)

I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

(28)

Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sull'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento del mercato, è necessario ridurre le attuali restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.

(29)

I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono tuttavia particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica per l'impresa dal punto di vista commerciale, se per un impianto di stoccaggio di gas naturale vi è solo un utente unico o se si tratta di dati riguardanti punti d'uscita all'interno di un sistema o sotto-sistema non connessi ad un altro sistema di trasporto o di distribuzione ma ad un unico cliente finale industriale, qualora la divulgazione di tali dati riveli informazioni riservate riguardo al processo produttivo di tale cliente.

(30)

Per rafforzare la fiducia nel mercato, gli operatori del mercato devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possano essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine, è opportuno concedere alle autorità competenti l'accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato del gas naturale tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi.

(31)

L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL) è insufficiente in alcuni Stati membri ed è necessario pertanto migliorare l'attuazione delle norme vigenti, per quanto riguarda la trasparenza e gli obiettivi del piano REPowerEU. Tale miglioramento dovrebbe tenere conto del potenziale e della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio per tali impianti nel mercato interno.

(32)

I regimi di bilanciamento per il gas naturale non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi operatori che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle imprese già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario stabilire norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.

(33)

Le autorità di regolazione dovrebbero garantire l'osservanza del presente regolamento e dei codici di rete nonché degli orientamenti adottati sulla base dello stesso.

(34)

Negli orientamenti di cui all'allegato sono stabilite norme più dettagliate. Ove opportuno, queste norme dovrebbero essere sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas naturale e della loro evoluzione.

(35)

Nel proporre di modificare gli orientamenti di cui all'allegato, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate da tali orientamenti, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum di Madrid.

(36)

Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenuti a fornire, su richiesta, le informazioni pertinenti alla Commissione. La richiesta di informazioni dovrebbe includere i motivi per i quali le informazioni sono necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe trattare tali informazioni in modo confidenziale.

(37)

Il presente regolamento, gli orientamenti adottati conformemente ad esso e i codici di rete non incidono sull'applicazione della normativa dell'Unione in materia di concorrenza.

(38)

Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi di gas naturale integrata e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati del gas naturale o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.

(39)

La transizione energetica e la continua integrazione del mercato del gas naturale richiedono maggiore trasparenza per quanto riguarda i ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto. Una serie di decisioni relative alle reti del gas naturale dovranno basarsi su tali informazioni. Ad esempio, il trasferimento di attivi di trasporto da un gestore della rete del gas naturale a un gestore della rete dell'idrogeno o l'attuazione di un meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasporto richiedono una maggiore trasparenza rispetto a quella attuale. Inoltre, le valutazioni dell'evoluzione tariffaria a lungo termine richiedono chiarezza sia sulla domanda di gas naturale che sulle proiezioni dei costi. La trasparenza per quanto riguarda i ricavi consentiti dovrebbe agevolare le proiezioni dei costi. In particolare le autorità di regolazione dovrebbero fornire sistematicamente informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto, il valore della loro regulatory asset base (RAB, capitale netto investito a fini regolatori) e il suo ammortamento nel tempo, il valore delle spese operative, il costo del capitale applicato ai gestori dei sistemi di trasporto e gli incentivi e i premi applicati, nonché l'evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto sulla base delle variazioni previste dei ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto e della domanda di gas naturale. Al fine di garantire il corretto coordinamento del processo di raccolta e interpretazione dei dati, finalizzato a uno studio comparativo trasparente e riproducibile dell'efficienza del gestore del sistema di trasporto, l'ACER dovrebbe coordinarsi con i gestori dei sistemi di trasporto e con la REGST del gas.

(40)

Le spese dei gestori dei sistemi di trasporto sono prevalentemente costituite da costi fissi. Il loro modello aziendale e gli attuali quadri normativi nazionali si basano sul presupposto di un utilizzo a lungo termine delle loro reti che comporta lunghi periodi di ammortamento: da 30 a 60 anni. Nel contesto della transizione energetica, le autorità di regolazione dovrebbero pertanto essere in grado di anticipare la diminuzione della domanda di gas naturale per modificare le disposizioni regolamentari tempestivamente e scongiurare situazioni in cui il recupero dei costi dei gestori dei sistemi di trasporto attraverso le tariffe minaccia l'accessibilità economica di gas naturale per i consumatori a causa della crescita del rapporto tra costi fissi e domanda di gas naturale. Se necessario, il profilo di ammortamento o la remunerazione degli attivi di trasporto potrebbero, ad esempio, essere modificati.

(41)

È opportuno aumentare la trasparenza sui ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto per consentire l'analisi comparativa e una valutazione da parte degli utenti della rete. La trasparenza dovrebbe inoltre essere rafforzata per agevolare la cooperazione transfrontaliera e l'istituzione di meccanismi di compensazione tra gestori di sistemi di trasporto per l'integrazione regionale o per l'applicazione di sconti tariffari per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio, come stabilito nel presente regolamento.

(42)

Al fine di sfruttare i siti più economici per la produzione di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio, gli utenti della rete dovrebbero beneficiare di sconti sulle tariffe basate sulla capacità. Tali sconti potrebbero includere uno sconto per l'immissione da impianti di produzione di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio, uno sconto per le tariffe ai punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio di gas naturale e uno sconto sulle tariffe transfrontaliere nei punti di interconnessione tra gli Stati membri. Le autorità di regolazione dovrebbero poter decidere di non applicare gli sconti a tali tariffe in determinate circostanze. In caso di variazione del valore degli sconti non transfrontalieri, l'autorità di regolazione dovrebbe bilanciare l'interesse tra gli utenti della rete e i gestori della rete, tenendo conto di quadri finanziari stabili concepiti specificamente per gli investimenti esistenti, in particolare per gli impianti di produzione di gas rinnovabili. Ove possibile, è opportuno che gli indicatori o le condizioni per modificare lo sconto siano forniti, con un congruo anticipo, prima di un'eventuale decisione di modifica dello stesso. Tale sconto non dovrebbe incidere sulla metodologia generale di fissazione delle tariffe, ma dovrebbe essere fornito ex post sulla tariffa pertinente. Per beneficiare dello sconto, gli utenti della rete dovrebbero presentare al gestore del sistema di trasporto le informazioni richieste sulla base di un certificato registrato nella banca dati dell'Unione di cui all'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001.

(43)

Le riduzioni dei ricavi derivanti dall'applicazione degli sconti dovrebbero essere trattate come riduzioni generali dei ricavi, ad esempio dalla riduzione delle vendite di capacità, e dovrebbero essere recuperate tempestivamente attraverso le tariffe, ad esempio aumentando le tariffe specifiche conformemente alle norme generali di cui al presente regolamento.

(44)

Per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione del gas naturale nell'Unione e assicurare una stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto e con la REGST del gas, nonché per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione dell'idrogeno nell'Unione e assicurare una stretta cooperazione con i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e l'ENNOH, è necessario prevedere un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione del gas (entity of distribution system operators in the Union – «EU DSO»). L'EU DSO dovrebbe includere anche i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale ed essere in grado di includere i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno. I compiti dell'EU DSO dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione e delle reti di distribuzione dell'idrogeno. L'EU DSO dovrebbe essere libero di stabilire il proprio statuto e il proprio regolamento interno tenendo conto delle differenze tra il settore del gas naturale, dell'idrogeno e quello dell'energia elettrica. L'EU DSO dovrebbe cooperare strettamente con la REGST del gas e con l'ENNOH nella preparazione e applicazione dei codici di rete, ove opportuno, e dovrebbe adoperarsi per fornire orientamenti sull'integrazione, tra l'altro, della generazione distribuita o di altri settori connessi alla gestione delle reti di distribuzione.

(45)

I gestori dei sistemi di distribuzione hanno un ruolo importante da svolgere per quanto riguarda l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nel sistema, in quanto ad esempio circa metà della capacità di produzione di biometano è collegata alla rete di distribuzione. Al fine di agevolare la partecipazione di tale gas al mercato all'ingrosso, gli impianti di produzione collegati alla rete di distribuzione in tutti gli Stati membri dovrebbero avere accesso al punto di scambio virtuale. Inoltre, ai sensi del presente regolamento, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero collaborare per consentire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione a quella di trasporto o per garantire l'integrazione del sistema di distribuzione mediante mezzi alternativi, di effetto equivalente, per facilitare l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nel mercato.

(46)

Il meccanismo per l'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno possono svolgere un ruolo centrale nel conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'Unione: trasparenza del mercato, decarbonizzazione, diversificazione e sicurezza dell'approvvigionamento.

(47)

Il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno contribuiscono all'unità del mercato dell'energia dell'Unione migliorando la trasparenza e garantendo la visibilità della domanda di fonti energetiche in tutti gli Stati membri per i fornitori interessati.

(48)

L'aggregazione della domanda di gas naturale può rafforzare la mobilitazione internazionale dei fornitori di gas naturale, via gasdotti o GNL, essenziale per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'Unione e all'unità del mercato dell'energia dell'Unione. In particolare, un coordinamento molto più forte con gli Stati membri e tra di essi per quanto riguarda i paesi terzi, attraverso il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno garantirebbe un uso più efficace del peso collettivo dell'Unione.

(49)

L'aggregazione della domanda di gas naturale può contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione integrando le norme ambientali nell'aggregazione della domanda e nella raccolta delle offerte. Anche l'avvio del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno può contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

(50)

Il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale istituito a norma del presente regolamento dovrebbe comprendere una serie di fasi, a cominciare dalla possibilità per le imprese di gas naturale o le imprese consumatrici di gas naturale stabilite nell'Unione di aggregare la loro domanda di gas naturale tramite un prestatore di servizi incaricato dalla Commissione. Ciò consentirebbe ai fornitori di gas naturale di presentare offerte sulla base di grandi volumi aggregati, anziché molte offerte più piccole ad acquirenti che li sollecitano individualmente. Il prestatore di servizi raccoglierebbe quindi le offerte di fornitura e le abbinerebbe ai quantitativi di gas naturale precedentemente aggregati. La negoziazione e la conclusione di contratti per l'acquisto di gas naturale in seguito all'aggregazione della domanda dovrebbero essere volontarie.

(51)

L'aggregazione della domanda può garantire alle imprese di tutti gli Stati membri un accesso più equo a fonti di gas naturale nuove o aggiuntive e portare a condizioni contrattuali competitive per l'acquisto di gas naturale presso gli Stati membri e i paesi terzi, a vantaggio dei clienti finali. L'aggregazione della domanda dovrebbe continuare a sostenere anche le imprese che in precedenza acquistavano gas naturale solo o principalmente da un unico fornitore, aiutandole a rifornirsi di gas naturale da fornitori alternativi di gas naturale o fornitori a condizioni vantaggiose. L'aggregazione della domanda potrebbe migliorare la posizione di tali imprese sui mercati mondiali del GNL.

(52)

La Commissione dovrebbe provvedere affinché i prestatori di servizi organizzino i loro compiti come stabilito nel presente regolamento, tenendo conto degli obiettivi del meccanismo e delle specificità del gas naturale. In particolare, nel ripartire le offerte di fornitura di gas naturale tra le imprese che aggregano la domanda, i prestatori di servizi dovrebbero applicare metodi che non operino discriminazioni tra i partecipanti più piccoli e più grandi. Ad esempio, i prestatori del servizio dovrebbe ripartire le offerte di fornitura di gas naturale in proporzione ai volumi che ciascuna impresa ha dichiarato come domanda. Ciò potrebbe essere pertinente quando l'offerta non copre in misura sufficiente la domanda di gas naturale nel mercato dell’energia dell'Unione. La Commissione dovrebbe specificare i requisiti applicabili ai compiti dei prestatori di servizi nel pertinente capitolato d'oneri.

(53)

La Commissione dovrebbe appaltare i servizi necessari dei prestatori di servizi attraverso le pertinenti procedure di appalto a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) al fine di attuare i meccanismi istituiti a norma del presente regolamento. Al fine di salvaguardare gli interessi essenziali di sicurezza o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, i servizi dovrebbero essere appaltati da prestatori di servizi stabiliti nell'Unione.

(54)

Il processo di aggregazione della domanda di gas naturale dovrebbe essere effettuato da un prestatore di servizi adeguato. L’aggregazione della domanda e l’ acquisto in comune di gas naturale è un processo complesso, che deve tenere conto di vari elementi relativi non solo ai prezzi, ma anche ai volumi, ai punti di consegna e ad altri parametri. Data l'importanza dei servizi relativi all'aggregazione della domanda di gas naturale e del meccanismo a sostegno dello sviluppo del mercato dell'idrogeno per la trasparenza, la diversificazione, la decarbonizzazione e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, in particolare in caso di deterioramento della situazione della sicurezza dell'approvvigionamento, le imprese soggette a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) o dell'articolo 215 TFUE, o possedute o controllate direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, dovrebbero essere escluse dal diventare prestatori di servizi di aggregazione della domanda di gas naturale o prestatori di servizi per il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno. La Commissione dovrebbe specificare i requisiti applicabili ai compiti dei prestatori di servizi nel capitolato d'oneri.

(55)

I consumatori industriali che nei loro processi di produzione fanno un uso intensivo di gas naturale, come i produttori di fertilizzanti, acciaio, ceramica o vetro, possono trarre vantaggio dall'aggregazione della domanda, in quanto si consentirebbe loro di raggruppare la domanda, di sottoscrivere contratti per forniture di gas naturale e GNL e di strutturarle in funzione delle loro esigenze specifiche. Il processo di organizzazione dell'aggregazione della domanda dovrebbe comportare norme trasparenti su come aderirvi ed essere aperto.

(56)

Il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbero essere aperti alle imprese stabilite nell'Unione e, dato lo stretto allineamento con l'acquis dell'Unione in materia di energia e il mercato interno dell'energia, alle imprese stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell'energia, a condizione che siano in vigore le misure o le disposizioni necessarie.

(57)

Tuttavia, al fine di eliminare gradualmente le dipendenze esistenti o di evitare nuove dipendenze dell'Unione dal gas naturale o dall'idrogeno forniti da imprese di paesi terzi soggetti a misure restrittive dell'Unione e di tutelare interessi essenziali di sicurezza, il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno non dovrebbero essere aperti a imprese soggette a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, o possedute o controllate direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive o che agiscono per conto o sotto la loro direzione. Tali imprese dovrebbero pertanto essere escluse dalla partecipazione a entrambi i meccanismi, in particolare in qualità di fornitori o acquirenti.

(58)

Al fine di effettuare efficacemente l'acquisto in comune di gas naturale e concludere accordi sul gas naturale con i fornitori, le imprese possono costituire consorzi o avviare altre forme di cooperazione, onde negoziare congiuntamente determinate condizioni di acquisto, quali i volumi e le condizioni di consegna dei punti e dei tempi di acquisto, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Le imprese che effettuano acquisti in comune dovrebbero tuttavia garantire che le informazioni scambiate direttamente o indirettamente siano limitate a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. L'istituzione e l'attuazione di acquisti in comune a norma del presente regolamento dovrebbero essere effettuate conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE.

(59)

La protezione delle informazioni sensibili sul piano commerciale è della massima importanza quando queste sono messe a disposizione della Commissione, del comitato direttivo, dei gruppi di coordinamento, dei gruppi di esperti o dei prestatori di servizi. La Commissione dovrebbe pertanto impiegare strumenti efficaci per proteggere tali informazioni da qualsiasi accesso non autorizzato e da rischi di cibersicurezza. Tutti i dati personali che potrebbero essere trattati nell'ambito del meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale e il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (23) e al regolamento (UE) 2018/1725 (24) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(60)

Dal febbraio 2022, la guerra non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina, sostenuta dalla Bielorussia, e le successive riduzioni delle forniture di gas naturale, utilizzate come arma, nonché la manipolazione dei mercati attraverso perturbazioni intenzionali dei flussi di gas naturale hanno messo in luce vulnerabilità e dipendenze dell'Unione e dei suoi Stati membri, che possono evidentemente avere un impatto diretto e grave sui loro interessi essenziali di sicurezza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Nel contempo, le fonti alternative di approvvigionamento di gas provenienti dal mercato mondiale del GNL sono cresciute solo in misura modesta nel 2022 e nel 2023. Solo nel corso del 2025 diventeranno fruibili nuove e cospicue capacità di liquefazione del GNL. Pertanto, i mercati mondiali del gas sono attualmente molto rigidi e si prevede che rimarranno tali per un certo periodo, portando a una situazione di vulnerabilità costante per l'Unione e i suoi Stati membri. In tale contesto è opportuno adottare misure per far fronte a tale persistente vulnerabilità.

(61)

Il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale è uno strumento importante per organizzare la diversificazione delle forniture di gas naturale e la graduale eliminazione della dipendenza dal gas naturale russo in molti Stati membri, in linea con la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (REPowerEU). Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro, di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento e consentire l'eliminazione rapida ed efficace della dipendenza dal gas naturale, le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa e della Bielorussia e le forniture di GNL provenienti da impianti GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia non dovrebbero essere offerte attraverso il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale fino al 31 dicembre 2025. Dopo tale data, la Commissione dovrebbe poter decidere di escludere temporaneamente le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa o della Bielorussia o le forniture di GNL provenienti da impianti GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia per periodi non superiori a un anno, prorogabili se giustificato, ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro. Tali limitazioni non dovrebbero perturbare indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri, non dovrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, dovrebbero rispettare il principio di solidarietà energetica e dovrebbero essere adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

(62)

La Commissione dovrebbe adottare le opportune misure disponibili per garantire l'effettiva esclusione delle forniture di gas naturale o GNL provenienti dalla Federazione russa o della Bielorussia e delle forniture di GNL provenienti da impianti GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia dal meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe chiedere al pertinente prestatore di servizi di effettuare le necessarie verifiche. Tali verifiche potrebbero assumere la forma, tra l'altro, di una richiesta ai fornitori o produttori di gas naturale che partecipano al meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale di fornire i documenti di spedizione pertinenti al momento della consegna delle forniture, ove tecnicamente fattibile. Inoltre, i partecipanti al meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale dovrebbero essere invitati a fornire garanzie sul rispetto del loro obbligo di non offrire o fornire gas naturale proveniente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia o forniture di GNL provenienti da impianti GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia, se del caso.

(63)

La Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni in relazione all'aggregazione della domanda di gas naturale. La partecipazione degli Stati membri dovrebbe essere volontaria e dipendere in particolare dall'ordine del giorno delle riunioni del comitato direttivo.

(64)

L'idrogeno è un vettore energetico con caratteristiche diverse dal gas naturale in termini di qualità, mezzi di trasporto e modelli di domanda. Inoltre, permane un divario significativo tra i costi di produzione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e il prezzo di mercato delle alternative meno sostenibili, il che potrebbe richiedere un intervento pubblico per fornire incentivi fino a quando gli elettrolizzatori e altre tecnologie e fattori produttivi dell'idrogeno non saranno sufficientemente competitivi.

(65)

Ciononostante, l'Unione dispone di un forte potenziale di produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. In tale contesto, nel marzo 2023 la Commissione ha lanciato l'iniziativa della Banca europea dell'idrogeno. La Banca europea dell'idrogeno descrive una serie di attività per mezzo delle quali la Commissione facilita la creazione di un mercato dell'idrogeno dell'Unione, consente l'approvvigionamento mediante partner internazionali affidabili e raccoglie e diffonde informazioni sullo sviluppo del mercato dell'idrogeno dell'Unione e sul finanziamento di progetti relativi all'idrogeno. Tali attività si svolgono nel quadro dei pertinenti strumenti giuridici esistenti, come la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Gli strumenti volontari applicati all'idrogeno nel quadro della Banca europea dell'idrogeno, in particolare il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, dovrebbero concentrarsi sull'accelerazione del potenziamento della produzione di idrogeno e dello sviluppo del mercato dell'idrogeno nell'Unione, anche aumentando la trasparenza della domanda, dell'offerta, dei flussi e dei prezzi dell'idrogeno e svolgendo un ruolo di coordinamento, collegando produttori e consumatori e facilitando la combinazione con gli strumenti finanziari esistenti.

(66)

Nel contesto del lavoro svolto nell'ambito della Banca europea dell'idrogeno, la Commissione dovrebbe essere in grado di istituire il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, con particolare attenzione alla produzione con sede nell'Unione. Date le caratteristiche dell'idrogeno e del mercato dell'idrogeno, tale meccanismo dovrebbe essere istituito per un periodo limitato al fine di individuare gli strumenti più efficaci per identificare la domanda e l'offerta di idrogeno nell'Unione e di esplorare le modalità ottimali in materia di mercato e infrastrutture.

(67)

L'accesso alle informazioni per i fornitori e gli acquirenti nel contesto del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbe essere subordinato al consenso di tali imprese e al rispetto da parte loro del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

(68)

La Commissione stessa dovrebbe essere in grado di attuare il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno o dovrebbe poterlo fare attraverso i necessari prestatori di servizi. Se la Commissione decide di attuare tale meccanismo tramite un prestatore di servizi, dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento relative ai contratti con i pertinenti prestatori di servizi, ai criteri di selezione dei prestatori di servizi e ai compiti di detti prestatori.

(69)

Il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno potrebbe consistere in strumenti incentrati sulla trasparenza, la visibilità dello sviluppo del mercato e la valutazione volontaria della domanda. Tale meccanismo dovrebbe essere attuato nell'ambito della Banca europea dell'idrogeno. La Banca europea dell'idrogeno dovrebbe coordinare le informazioni sull'offerta, la domanda, i flussi e i prezzi dell'idrogeno per rafforzare la fiducia nello sviluppo del mercato dell'idrogeno e fornire maggiore visibilità alla domanda per i produttori di idrogeno e gli acquirenti di idrogeno. Il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbe tenere conto della maturità e della liquidità del mercato dell'idrogeno nonché della disponibilità di infrastrutture.

(70)

Se la Commissione istituisce un gruppo di coordinamento per le questioni relative al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, tale gruppo di coordinamento dovrebbe essere dedicato specificamente all'idrogeno.

(71)

Gli sforzi dell'Unione volti a eliminare gradualmente l'attuale dipendenza dalle forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa, e a evitare tale dipendenza in futuro, nonché a proteggere gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, dovrebbero riflettersi anche nel contesto del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, tenuto conto anche dell'utilizzo, da parte della Federazione Russa, delle forniture di energia come arma, come dimostrato dalla riduzione delle forniture di gas naturale e dalle interruzioni dei flussi di gas naturale. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di decidere di limitare, mediante una decisione di esecuzione, le attività relative alla valutazione delle offerte per quanto riguarda le forniture di idrogeno provenienti dalla Federazione russa o della Bielorussia nell'ambito del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno. Tale decisione dovrebbe essere adottata solo se necessario per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e dovrebbe basarsi sugli stessi principi applicabili alla partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale, ma dovrebbe adeguarsi alle attività svolte attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno. In particolare, il calendario per l'adozione e la valutazione preventiva di tale decisione dovrebbe essere adeguato al previsto avvio del funzionamento del meccanismo.

(72)

Prima della scadenza del meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno e non oltre il 31 dicembre 2029, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti le prestazioni di tale meccanismo e, in particolare, il suo contributo allo sviluppo del mercato dell'idrogeno nell'Unione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe poter presentare una proposta legislativa per sviluppare un meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di idrogeno volontari.

(73)

L'integrazione di volumi crescenti di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio nel sistema dell'Unione del gas naturale cambierà la qualità del gas naturale trasportato e consumato nell'Unione. Per garantire un flusso transfrontaliero di gas naturale senza ostacoli, mantenere l'interoperabilità dei mercati e consentire l'integrazione del mercato, è necessario aumentare la trasparenza sulla qualità del gas e sui costi della sua gestione, prevedere un approccio armonizzato ai ruoli e alle responsabilità delle autorità di regolazione e dei gestori dei sistemi e rafforzare il coordinamento transfrontaliero. Pur garantendo un approccio armonizzato alla qualità del gas per i punti di interconnessione transfrontalieri, è opportuno mantenere la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme di qualità del gas nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale.

(74)

La miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale dovrebbe essere una soluzione di ultima istanza, in quanto è meno efficiente rispetto all'utilizzo dell'idrogeno nella sua forma pura e riduce il valore dell'idrogeno. Incide inoltre sulla gestione dell'infrastruttura del gas naturale, sulle applicazioni per gli utenti finali e sull'interoperabilità dei sistemi transfrontalieri. Si dovrebbe pertanto dare la priorità alla produzione e all'uso dell'idrogeno nella sua forma pura e al suo trasporto nel sistema dedicato all'idrogeno. Si dovrebbe fare il possibile per evitare l'uso dell'idrogeno per applicazioni per le quali esistono alternative più efficienti dal punto di vista energetico. È opportuno preservare il diritto degli Stati membri di decidere se miscelare idrogeno nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale. Al tempo stesso, un approccio armonizzato alla miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale sotto forma di un massimale consentito a livello di Unione nei punti di interconnessione transfrontalieri tra Stati membri, in cui i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti ad accettare il gas naturale con un livello di idrogeno miscelato al di sotto di tale soglia, limiterebbe il rischio di segmentazione del mercato. I sistemi di trasmissione adiacenti dovrebbero rimanere liberi di concordare livelli più elevati o inferiori di miscelazione dell'idrogeno per i punti di interconnessione transfrontalieri. Nel valutare tali accordi, gli Stati membri dovrebbero consultare gli altri Stati membri, se la misura può incidere su questi ultimi, e tenere conto della situazione in tali Stati.

(75)

Un processo consolidato di coordinamento e di risoluzione delle controversie a livello transfrontaliero tra i gestori dei sistemi di trasporto in materia di qualità del gas, anche per quanto riguarda le miscele di biometano e idrogeno, è essenziale per facilitare un trasporto efficiente del gas naturale attraverso i sistemi del gas naturale all'interno dell'Unione e procedere in tal modo verso un'integrazione più forte del mercato interno. Maggiori obblighi di trasparenza per quanto riguarda i parametri di qualità del gas, compresi il potere calorifico superiore, l'indice di Wobbe e il tenore di ossigeno nonché le miscele di idrogeno e il loro sviluppo nel tempo, unitamente agli obblighi di monitoraggio e comunicazione, dovrebbero contribuire al corretto funzionamento di un mercato interno del gas naturale aperto ed efficiente.

(76)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a poter ricorrere alle loro specifiche originarie relative alla qualità del gas nel caso in cui le loro autorità di regolamentazione o l'ACER decidano di mantenere una restrizione transfrontaliera causata da differenze nei livelli o nelle pratiche di miscelazione dell'idrogeno. La possibilità di mantenere tale restrizione transfrontaliera è particolarmente importante negli Stati membri con un unico punto di interconnessione o nei quali i volumi di gas naturale entrano principalmente attraverso un unico punto di interconnessione. Al fine di garantire flussi transfrontalieri senza ostacoli e preservare l'integrità del mercato interno dell'energia, le autorità di regolamentazione interessate e l'ACER dovrebbero avere, se del caso, la facoltà di riavviare il processo comune di risoluzione delle controversie su base continuativa, al fine di tenere conto degli sviluppi che si sono verificati nei mercati e nelle tecnologie del gas naturale.

(77)

Le norme in materia di interoperabilità e scambio di dati per il sistema del gas naturale che sono stabilite nel regolamento (UE) 2015/703 della Commissione (26) sono essenziali, in particolare per quanto riguarda gli accordi di interconnessione, comprese le norme per il controllo del flusso, i principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas naturale, le norme per il processo di abbinamento e l'assegnazione dei quantitativi di gas naturale, le procedure di comunicazione in caso di circostanze eccezionali; serie comune di unità, qualità del gas, comprese norme sulla gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas e a differenze nelle pratiche di odorizzazione, controllo della qualità del gas a breve e lungo termine e comunicazione delle informazioni; scambio dei dati e comunicazione sulla qualità del gas; trasparenza, comunicazione, informazione e cooperazione tra i partecipanti al mercato interessati.

(78)

Per garantire una gestione ottimale della rete dell'idrogeno dell'Unione e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di idrogeno nell'Unione, è opportuno istituire l'ENNOH. I compiti dell'ENNOH dovrebbero essere svolti conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. I compiti dell'ENNOH dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantirgli efficienza, trasparenza e rappresentatività. Se del caso, i codici di rete possono essere elaborati congiuntamente dalla REGST del gas e dall'ENNOH su questioni intersettoriali.

(79)

Al fine di garantire che tutti gli Stati membri che stanno sviluppando reti di trasporto dell'idrogeno siano rappresentati in seno all'ENNOH essi dovrebbero, in deroga alla regola generale di cui al presente regolamento riguardante l’appartenenza all’ENNOH, poter nominare membro dell’ENNOH un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno che beneficia di una deroga all'articolo 68 della direttiva (UE) 2024/1788, purché tale operatore sia stabilito in uno Stato membro in cui nessun altro gestore della rete di trasporto dell'idrogeno sia membro dell’ENNOH. Gli Stati membri che non dispongono ancora di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno dedicato, ma che prevedono di sviluppare una rete di trasporto dell'idrogeno conformemente ai loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, dovrebbero poter nominare un ente come partner associato in seno all'ENNOH perché sia informato dei lavori intrapresi dall’ENNOH e, in quanto tale, possa assistere alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dei comitati, e partecipare ai gruppi di lavoro, fino a quando i loro gestori delle reti dell'idrogeno non diventeranno membri dell'ENNOH. A tal fine, gli Stati membri possono delegare un rappresentante di un'associazione nazionale dedicata alle questioni relative all'idrogeno.

(80)

Onde assicurare trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete dell'idrogeno nell'Unione, l'ENNOH dovrebbe definire, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete dell'idrogeno a livello dell’Unione e («piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione») modellato sulle esigenze dei mercati dell'idrogeno in via di sviluppo. È opportuno che detto piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione includa reti di trasporto dell'idrogeno sostenibili e le necessarie interconnessioni, rilevanti sotto il profilo commerciale. L'ENNOH dovrebbe partecipare allo sviluppo dell'analisi costi-benefici dell'intero sistema energetico – compreso il modello interconnesso di mercato e di rete dell'energia, riguardante le infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale e dell'idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio, il GNL e gli elettrolizzatori –, degli scenari per i piani decennali di sviluppo della rete e della relazione sull'individuazione dei divari infrastrutturali di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2022/869 per l'elaborazione degli elenchi di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco dell'Unione. A tal fine, l'ENNOH dovrebbe cooperare strettamente con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity – «ENTSO-E») e la REGST del gas per facilitare l'integrazione del sistema energetico.

(81)

Per facilitare l'integrazione del sistema energetico, sfruttare le sinergie e sostenere l'efficienza complessiva del sistema, l'ENNOH, l'ENTSO-E e la REGST del gas dovrebbero cooperare strettamente nella pianificazione integrata della rete a livello dell’Unione. Tale cooperazione dovrebbe riguardare la preparazione degli scenari comuni per l'energia elettrica, l'idrogeno e il gas naturale, le relazioni coordinate sul divario infrastrutturale, i progetti coerenti di metodologie per l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico e il modello integrato a norma degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2022/869. Per rendere tale cooperazione efficace, l'ENNOH, l'ENTSO-E e la REGST del gas dovrebbero istituire gruppi di lavoro comuni che preparino tali risultati. Durante il periodo transitorio fino al 1o gennaio 2027, la REGST del gas dovrebbe elaborare il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026. A tal fine, la REGST del gas dovrebbe coinvolgere pienamente i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e l'ENNOH non appena quest'ultima sarà stata istituita. Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026 dovrebbe essere costituito da due capitoli distinti, uno per l'idrogeno e uno per il gas naturale. L'ENNOH dovrebbe elaborare il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2028 in linea con la pianificazione di rete integrata a livello di Unione a norma del presente regolamento.

(82)

Tutti gli operatori del mercato hanno un interesse nei compiti che dovranno essere svolti dall'ENNOH. È pertanto essenziale un processo di consultazione efficace. In generale, l'ENNOH dovrebbe cercare, sviluppare e integrare nel suo lavoro l'esperienza nella pianificazione, nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture, in collaborazione con altri operatori del mercato pertinenti e le loro associazioni.

(83)

Considerato che agire a livello regionale potrebbe permettere migliori progressi, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti per l'idrogeno a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale.

(84)

Sono necessari obblighi di trasparenza per far sì che tra i partecipanti al mercato si possa diffondere fiducia nei mercati dell'idrogeno emergenti nell'Unione. Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sul funzionamento del sistema dell'idrogeno è necessario per permettere a tutti i partecipanti al mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause dell'evoluzione dei prezzi di mercato. Le informazioni sono sempre diffuse in modo logico, facilmente accessibile e non discriminatorio.

(85)

L'ENNOH dovrebbe istituire una piattaforma web centrale per mettere a disposizione tutti i dati rilevanti affinché gli operatori di mercato ottengano un accesso effettivo alla rete dell'idrogeno.

(86)

Le condizioni di accesso alle reti dell'idrogeno nella fase iniziale di sviluppo del mercato dell'idrogeno dovrebbero garantire agli utenti della rete dell'idrogeno un funzionamento efficiente, non discriminazione e trasparenza, mantenendo nel contempo un livello sufficiente di flessibilità per i gestori della rete dell'idrogeno. La limitazione della durata massima dei contratti di capacità dovrebbe ridurre il rischio di congestione contrattuale e di accumulo di capacità.

(87)

È opportuno stabilire nel presente regolamento le condizioni generali per concedere a terzi l'accesso agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai terminali dell'idrogeno, al fine di garantire agli utenti della rete dell'idrogeno un accesso non discriminatorio e trasparenza.

(88)

I gestori della rete dell'idrogeno dovrebbero cooperare per sviluppare codici di rete con lo scopo di fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto dell'idrogeno e per garantire una pianificazione coordinata della rete dell'idrogeno nell'Unione, compresa la creazione di capacità di interconnessione. La Commissione dovrebbe stabilire il primo elenco di priorità per individuare i settori da includere nello sviluppo dei codici di rete per l'idrogeno un anno dopo l'istituzione dell'ENNOH in base a quanto previsto dal presente regolamento. I codici di rete dovrebbero seguire orientamenti quadro elaborati dall'ACER. L'ACER dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base dei fatti, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'ACER dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandarne l'adozione da parte della Commissione. I gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero gestire le proprie reti dell'idrogeno conformemente a tali codici di rete.

(89)

I codici di rete elaborati dall'ENNOH non intendono sostituirsi alle necessarie norme nazionali per gli aspetti non transfrontalieri.

(90)

La qualità dell'idrogeno trasportato e consumato nell'Unione può variare a seconda della tecnologia di produzione e delle specificità del trasporto. Pertanto, un approccio armonizzato a livello di Unione alla gestione della qualità dell'idrogeno negli interconnettori transfrontalieri dovrebbe portare al flusso transfrontaliero di idrogeno e all'integrazione del mercato.

(91)

Qualora l'autorità di regolazione lo ritenga necessario, i gestori della rete di trasporto dell'idrogeno potrebbero diventare responsabili della gestione della qualità dell'idrogeno nelle proprie reti, nel quadro degli standard di qualità dell'idrogeno applicabili, garantendo ai consumatori finali una qualità dell'idrogeno affidabile e stabile.

(92)

Un processo consolidato di coordinamento e di risoluzione delle controversie a livello transfrontaliero tra i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è essenziale per facilitare un trasporto dell'idrogeno attraverso le reti di trasporto dell'idrogeno all'interno dell'Unione e procedere in tal modo verso un'integrazione più forte del mercato interno. Maggiori obblighi di trasparenza per quanto riguarda i parametri di qualità dell'idrogeno e il loro sviluppo nel tempo, unitamente agli obblighi di monitoraggio e comunicazione, dovrebbero contribuire al corretto funzionamento di un mercato interno dell'idrogeno aperto ed efficiente.

(93)

Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento o di integrare il presente regolamento per quanto riguarda elementi non essenziali di determinati settori specifici che sono fondamentali per l'integrazione del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla formulazione di orientamenti che stabiliscono i dettagli della procedura che i gestori dei sistemi di trasporto o i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno devono seguire, alla modifica dei livelli di sconto per attenuare gli squilibri strutturali dei ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto, alla definizione dell'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionale esistenti, alla redazione di codici di rete e orientamenti per il gas naturale e l'idrogeno, alla modifica degli orientamenti di cui all'allegato e alla definizione di orientamenti per le nuove infrastrutture del gas naturale e dell'idrogeno. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (27). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(94)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 TFUE al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

(95)

Ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi si dovrebbero applicare codici di rete e orientamenti. Circostanze specifiche, tra cui l'esistenza di accordi contrattuali di lungo termine o difficoltà giuridiche nell'istituzione di una procedura di risoluzione delle controversie con i gestori delle reti di trasporto o i fornitori di gas naturale stabiliti in paesi terzi, possono impedire un'applicazione efficace a breve termine. Se giustificato da ragioni oggettive, le autorità di regolamentazione dovrebbero poter chiedere alla Commissione una deroga all'applicazione dei codici di rete o degli orientamenti, o di disposizioni specifiche degli stessi, che non si possono applicare ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi. Tali deroghe dovrebbero essere limitate nel tempo, per il periodo minimo necessario per eliminare gli ostacoli esistenti all'applicazione dei codici di rete o degli orientamenti.

(96)

Per garantire la gestione efficiente delle reti europee dell'idrogeno, i gestori della rete dell'idrogeno dovrebbero essere responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno in stretta collaborazione con altri gestori delle reti dell'idrogeno e con altri gestori di sistemi cui sono collegate le proprie reti, anche per facilitare l'integrazione del sistema energetico.

(97)

È nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello dell’Unione. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata a norma del presente regolamento, anche se dovrebbero essere consentiti altri mezzi per dimostrare tale conformità. In linea con l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), la Commissione può chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare specifiche tecniche, norme europee e norme europee armonizzate. Uno dei principali ruoli delle norme armonizzate dovrebbe essere quello di aiutare i gestori ad applicare le misure di attuazione adottate a norma del presente regolamento e della direttiva (UE) 2024/1788.

(98)

L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro predefinito per elaborare norme che conferiscono presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento o stabilite in specifici atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento. Le norme europee dovrebbero essere orientate al mercato e tenere conto dell'interesse pubblico, nonché degli obiettivi strategici che sono chiaramente formulati nella richiesta della Commissione a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate entro un termine stabilito e sulla base del consenso. Tuttavia, in assenza di riferimenti pertinenti a norme armonizzate, o se il processo di normazione è bloccato o vi sono ritardi nella definizione di norme armonizzate appropriate, la Commissione dovrebbe poter stabilire, mediante atti delegati o di esecuzione, specifiche comuni per le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che nel farlo rispetti debitamente il ruolo e le funzioni delle organizzazioni europee di normazione. Questa opzione dovrebbe essere intesa come una soluzione eccezionale di riserva per agevolare i gestori nell'applicazione delle misure pertinenti previste dagli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento e della direttiva (UE) 2024/1788. Qualora un ritardo nella definizione delle norme armonizzate sia dovuto alla complessità tecnica della norma in questione, la Commissione dovrebbe tenere conto di ciò prima di prendere in considerazione la definizione di specifiche comuni.

(99)

Per tenere pienamente conto dei requisiti di qualità degli utenti finali dell'idrogeno, le specifiche tecniche e le norme per la qualità dell'idrogeno nella rete dell'idrogeno dovrebbero tenere conto di norme già esistenti che stabiliscano tali requisiti per l'utente finale, ad esempio, la norma EN 17124.

(100)

I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno dovrebbero creare una capacità transfrontaliera sufficiente per il trasporto dell'idrogeno, in grado di soddisfare tutta la domanda economicamente ragionevole e tecnicamente realizzabile di tale capacità, consentendo in tal modo l'integrazione del mercato.

(101)

In considerazione del potenziale dell'idrogeno come vettore energetico e della possibilità che gli Stati membri intraprendano scambi di idrogeno con paesi terzi, è necessario chiarire che gli obblighi di notifica a norma della decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) per gli accordi intergovernativi nel settore dell'energia relativi al gas naturale si applicano anche agli accordi intergovernativi relativi all'idrogeno, compresi i composti dell'idrogeno quali l'ammoniaca e i vettori di idrogeno organico liquido. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detta decisione.

(102)

È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno. Per rafforzare l'effetto positivo dei progetti di infrastrutture che beneficiano di una deroga sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno verificare l'interesse del mercato durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Se un'infrastruttura è situata nel territorio di più Stati membri, spetterebbe all'ACER trattare, in ultima istanza, la richiesta di deroga al fine di tenere conto più efficacemente delle ripercussioni transfrontaliere della deroga e di agevolare l'iter amministrativo di tale richiesta. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi nuovi grandi progetti infrastrutturali esentati, è opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea piena o parziale dalle norme sulla separazione delle attività per i progetti in questione. La possibilità di deroghe temporanee dovrebbe applicarsi, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare ai nuovi gasdotti nel territorio dell'Unione che trasportano il gas da paesi terzi nell'Unione. Le esenzioni e deroghe concesse a norma delle direttive 2003/55/CE (31) e 2009/73/CE (32) del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero continuare ad applicarsi per il periodo per il quale sono state concesse a titolo della pertinente esenzione o deroga.

(103)

L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022 a questa parte ha portato a un calo delle forniture di gas naturale provenienti da tale paese, mentre le risorse derivanti dalle vendite di gas naturale sono state utilizzate per finanziare la guerra della Russia ai confini dell'Unione. In particolare, i flussi di gas naturale via gasdotto dalla Russia attraverso la Bielorussia e il gasdotto Nord Stream 1 si sono interrotti e le forniture di gas naturale attraverso l'Ucraina sono in costante diminuzione, cosa che mette seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso. Tali riduzioni delle forniture di gas naturale, utilizzate come arma, e la manipolazione dei mercati attraverso perturbazioni intenzionali dei flussi di gas naturale hanno messo in luce vulnerabilità e dipendenze dell'Unione e dei suoi Stati membri che possono evidentemente avere un impatto diretto e grave sui loro interessi essenziali in materia di sicurezza internazionale. L'esperienza ha inoltre dimostrato che il gas naturale può servire per utilizzare come arma e manipolare i mercati dell'energia, ad esempio accumulando capacità nelle infrastrutture del gas naturale, a scapito degli interessi fondamentali dell'Unione in materia di sicurezza internazionale. Al fine di attenuare l'impatto di tali eventi, sia nel contesto attuale che in futuro, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, a titolo eccezionale, di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le offerte anticipate di capacità da parte di un singolo utente della rete ai punti di entrata da paesi terzi e nei terminali GNL per le consegne dalla Federazione russa e dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione, tenendo conto anche della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Tali misure temporanee dovrebbero poter essere prorogate ove giustificato. Tale possibilità dovrebbe applicarsi solo nei confronti della Federazione russa e della Bielorussia, al fine di consentire agli Stati membri di rispondere con misure adeguate a qualsiasi minaccia ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza e a quelli dell'Unione derivante dalla situazione, anche superando progressivamente la propria dipendenza dai combustibili fossili russi, tra l'altro adottando misure tempestive in linea con gli obiettivi di REPowerEU. Limitazioni di questo tipo non dovrebbero essere in contrasto con gli obblighi internazionali dell'Unione o degli Stati membri e dovrebbero essere conformi all'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Prima di applicare tali limitazioni, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione e, nella misura in cui possono essere interessati dalla limitazione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché tenere conto della situazione in tali Stati membri e paesi terzi, segnatamente in termini di sicurezza dell'approvvigionamento. Nel valutare l'opportunità e la portata di qualsiasi limitazione prevista, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dei potenziali effetti delle loro misure sugli altri Stati membri e, in particolare, rispettare il principio della solidarietà energetica, anche allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

(104)

Il settore europeo dell'energia sta vivendo un cambiamento significativo con la transizione verso un'economia decarbonizzata ad alta efficienza basata su fonti di energia rinnovabili e la necessità di garantire nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività. Mentre per quanto riguarda la cibersicurezza nel sottosettore dell'energia elettrica vi sono già progressi con un codice di rete sul flusso transfrontaliero di energia elettrica, per garantire la sicurezza del sistema energetico dell'Unione sono necessarie norme settoriali specifiche obbligatorie per il sottosettore del gas naturale.

(105)

In risposta agli aumenti significativi dei prezzi dell'energia a livello di Unione evidenziati nell'autunno 2021 e al loro impatto negativo, la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2021 dal titolo «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» ha sottolineato l'importanza di un mercato interno dell'energia correttamente funzionante e di un migliore coordinamento della sicurezza dell'approvvigionamento transfrontaliero per la resilienza contro gli shock futuri. Nelle sue conclusioni adottate il 20-21 ottobre 2021, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a prendere in considerazione in tempi brevi misure che aumentino la resilienza del sistema energetico dell'Unione e del suo mercato interno dell'energia, comprese misure volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento. In risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'8 marzo 2022 la Commissione ha presentato il piano REPowerEU per eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verso l'energia pulita. Per contribuire a una risposta coerente e tempestiva a tale crisi e a eventuali nuove crisi a livello di Unione, è opportuno introdurre nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) norme specifiche per migliorare la cooperazione e la resilienza, in particolare in materia di solidarietà. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1938.

(106)

Come dimostrato nelle simulazioni a livello dell'Unione del 2017, del 2021 e del 2022, le misure di solidarietà e di cooperazione regionale sono essenziali per garantire la resilienza dell'Unione in caso di grave deterioramento della situazione dell'approvvigionamento. Le misure di solidarietà applicabili in caso di emergenza dovrebbero garantire l'approvvigionamento transfrontaliero ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, come le famiglie, in tutte le situazioni. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che riguardano il meccanismo di solidarietà, anche mediante un accordo sulle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie da parte degli Stati membri interessati. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nei dettagli tali modalità nei propri piani di emergenza. Per gli Stati membri che non hanno concordato accordi bilaterali, è opportuno applicare le norme automatiche del presente regolamento al fine di garantire tale solidarietà effettiva.

(107)

Siffatte misure di solidarietà possono pertanto comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Per garantire che la compensazione versata dallo Stato membro che chiede solidarietà allo Stato membro che fornisce solidarietà sia equa e ragionevole, le autorità di regolamentazione e l'ACER dovrebbero avere, in qualità di autorità indipendenti, il potere di controllare l'importo della compensazione richiesta e versata e, se necessario, chiedere una rettifica, tenendo conto in particolare del livello dei costi indiretti sostenuti a causa della prestazione di solidarietà sulla base di misure non di mercato. La nuova cooperazione tra Stati membri indirettamente connessi che utilizzano misure di mercato a norma del presente regolamento contribuisce inoltre a ridurre i costi potenzialmente sostanziali che potrebbero derivare dal ricorso a misure non di mercato più costose.

(108)

È opportuno introdurre nel regolamento (UE) 2017/1938 la possibilità di fornire agli Stati membri indirettamente connessi contributi volontari di gas naturale mediante misure di mercato, in particolare per evitare che gli Stati membri direttamente connessi debbano ricorrere a misure non di mercato qualora un altro Stato membro non direttamente connesso possa fornire per solidarietà volumi di gas naturale utilizzando misure di mercato. La natura volontaria delle misure di mercato e il conseguente contributo di gas naturale lasciano impregiudicati gli obblighi degli Stati membri di valutare e indicare tempestivamente se e in che modo le misure di mercato possono fornire il gas naturale richiesto. Un siffatto meccanismo intende ridurre il costo indiretto e complessivo della solidarietà, evitando il ricorso a misure non di mercato più costose. La solidarietà tra Stati membri indirettamente connessi si estende a un maggior numero di Stati membri e facilita l'accesso degli Stati membri privi di impianti GNL all'approvvigionamento globale di GNL.

(109)

L'approccio basato sul rischio per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e l'istituzione di misure preventive e di mitigazione dovrebbero includere scenari che esaminino l'impatto di una diminuzione della domanda di gas naturale attraverso il risparmio energetico o misure di efficienza energetica, anche nelle simulazioni a livello di Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas naturale e dell'infrastruttura a norma del presente regolamento. L'esame degli scenari di risparmio energetico e di efficienza energetica garantisce che la simulazione a livello di Unione, come anche le conseguenti valutazioni del rischio e misure preventive nazionali e comuni, siano adeguate alle esigenze future e compatibili con il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e con gli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119, e che contribuiscano a eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi. Il presente regolamento consente inoltre agli Stati membri di ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti per agevolare maggiori risparmi di gas naturale, in particolare durante una crisi.

(110)

I rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas creati dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, che hanno giustificato le modifiche del regolamento (UE) 2017/1938 introdotte dal regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), persistono tuttora. Occorre inoltre tenere conto di rischi supplementari, quali ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, a seguito degli atti di sabotaggio ai danni dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 e dell'interruzione del gasdotto Balticconnector nell'ottobre 2023, nonché di un deterioramento del contesto geopolitico e del panorama delle minacce nelle regioni fornitrici, a seguito, ad esempio, della crisi in Medio Oriente. La relazione che la Commissione è tenuta a presentare entro il 28 febbraio 2025 deve pertanto essere accompagnata, ove necessario, da una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) 2017/1938.

(111)

Talune disposizioni del presente regolamento si basano sulle misure di crisi introdotte dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (35) in risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e alla conseguente crisi dell'approvvigionamento di gas naturale. Mentre con il regolamento (UE) 2022/2576 si intendeva far fronte a una crisi grave e immediata dell'approvvigionamento di gas naturale, anche derogando al quadro permanente esistente, il presente regolamento mira invece a trasformare alcune delle misure di crisi in elementi permanenti del mercato del gas naturale. Ciò riguarda, in particolare, il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale, le misure volte a incrementare l'utilizzo degli impianti di GNL e lo stoccaggio di gas naturale, nonché ulteriori misure di solidarietà in caso di emergenze relative al gas naturale. Tuttavia, l'attuazione di tali elementi permanenti del mercato del gas naturale richiede tempo, anche a causa delle procedure di gara necessarie per il meccanismo permanente di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale, che non si concluderanno prima della fine del 2024. Inoltre, i rischi legati all'approvvigionamento di gas naturale dovrebbero permanere per tutto il 2024 nell'Unione. Pertanto, al fine di concedere un margine di tempo sufficiente per la fase preparatoria relativa a tali misure e onde evitare sovrapposizioni con le misure introdotte dal regolamento (UE) 2022/2576, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo a decorrere dal 1o gennaio 2025. Le disposizioni del presente regolamento relative all’istituzione e alla selezione di un prestatore di servizi incaricato di svolgere compiti nell'ambito del meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, onde garantire che il meccanismo sia operativo a decorrere dalla data in cui il regolamento (UE) 2022/2576 cessa di produrre effetti.

(112)

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(113)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL nonché misure relative al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale e al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti di un simile intervento, può essere conseguito meglio a livello dell’ Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 13 giugno 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II REGOLE GENERALI APPLICABILI AI SISTEMI DEL GAS NATURALE E AI SISTEMI DELL'IDROGENO CAPO II REGOLE GENERALI APPLICABILI AI SISTEMI DEL GAS NATURALE E AI SISTEMI DELL'IDROGENO
CAPO III REGOLE APPLICABILI ALLE RETI DELL'IDROGENO CAPO III REGOLE APPLICABILI ALLE RETI DELL'IDROGENO
CAPO IV CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI CAPO IV CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO I Orientamenti

ALLEGATO I

Orientamenti

ALLEGATO II Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36)

 

Decisione 2010/685/UE della Commissione (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67)

 

Decisione 2012/490/UE della Commissione (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16)

 

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)

(solo l'articolo 22)

Decisione (UE) 2015/715 della Commissione (GU L 114 del 5.5.2015, pag. 9)

 

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

(solo l'articolo 50)

Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45)

(solo l'articolo 25)

Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17)

(solo l'articolo 2)

ALLEGATO III Tavola di concordanza

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 715/2009

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma (frase introduttiva)

Articolo 1, primo comma (frase introduttiva)

Articolo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 1, primo comma, lettera b)

—

Articolo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 2, paragrafo 1 (frase introduttiva)

Articolo 2, paragrafo 1 (frase introduttiva)

—

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1

Articolo 2, paragrafo 1, punto 2

Articolo 2, paragrafo 1, punto 2

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4

Articolo 2, paragrafo 1, punto 5

Articolo 2, paragrafo 1, punto 5

Articolo 2, paragrafo 1, punto 6

Articolo 2, paragrafo 1, punto 6

Articolo 2, paragrafo 1, punto 7

Articolo 2, paragrafo 1, punto 7

Articolo 2, paragrafo 1, punto 8

Articolo 2, paragrafo 1, punto 8

Articolo 2, paragrafo 1, punto 9

Articolo 2, paragrafo 1, punto 9

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10

Articolo 2, paragrafo 1, punto 11

Articolo 2, paragrafo 1, punto 11

Articolo 2, paragrafo 1, punto 12

Articolo 2, paragrafo 1, punto 12

Articolo 2, paragrafo 1, punto 13

Articolo 2, paragrafo 1, punto 13

Articolo 2, paragrafo 1, punto 14

Articolo 2, paragrafo 1, punto 14

Articolo 2, paragrafo 1, punto 15

Articolo 2, paragrafo 1, punto 15

Articolo 2, paragrafo 1, punto 16

Articolo 2, paragrafo 1, punto 16

Articolo 2, paragrafo 1, punto 17

Articolo 2, paragrafo 1, punto 17

Articolo 2, paragrafo 1, punto 18

Articolo 2, paragrafo 1, punto 18

Articolo 2, paragrafo 1, punto 19

Articolo 2, paragrafo 1, punto 19

Articolo 2, paragrafo 1, punto 20

Articolo 2, paragrafo 1, punto 20

Articolo 2, paragrafo 1, punto 21

Articolo 2, paragrafo 1, punto 21

Articolo 2, paragrafo 1, punto 22

Articolo 2, paragrafo 1, punto 22

Articolo 2, paragrafo 1, punto 23

Articolo 2, paragrafo 1, punto 23

Articolo 2, paragrafo 1, punto 24

Articolo 2, paragrafo 1, punto 24

Articolo 2, paragrafo 1, punto 25

Articolo 2, paragrafo 1, punto 25

Articolo 2, paragrafo 1, punto 26

Articolo 2, paragrafo 1, punto 26

Articolo 2, paragrafo 1, punto 27

Articolo 2, paragrafo 1, punto 27

Articolo 2, paragrafo 1, punto 28

Articolo 2, paragrafo 1, punto 28

Articolo 2, paragrafo 1, punto 29

—

Articolo 2, paragrafo 1, punti da 30 a 83

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

—

Articoli 3, 4 e 5

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

—

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

—

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

—

Articolo 6, paragrafi 6 e 7

—

Articolo 7

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

—

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 6

—

Articolo 8, paragrafo 7

—

Articolo 9

Articolo 16, paragrafi da 1 a 3

Articolo 10, paragrafi da 1 a 3

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

—

Articolo 17

Articolo 11

Articolo 22

Articolo 12

Articolo 21

Articolo 13

Articolo 3

Articolo 14

Articolo 3 bis

Articolo 15

—

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17, paragrafi da 1 a 3

—

Articolo 17, paragrafi 4 e 5

—

Articoli da 18 a 23

Articolo 4

Articolo 24

Articolo 5

Articolo 25

Articolo 8, paragrafi da 1 a 3

Articolo 26, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c) e da e) a g)

—

Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, lettera d) e lettere h) e i)

—

Articolo 26, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 4, primo comma

—

Articolo 26, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 8, paragrafo 5 e paragrafi da 7 a 9

Articolo 26, paragrafi da 5 a 8

Articolo 8, paragrafi 11 e 12

Articolo 26, paragrafi 9 e 10

—

Articolo 26, paragrafo 11

Articolo 9

Articolo 27

Articolo 24

Articolo 28

Articolo 10

Articolo 29

Articolo 11

Articolo 30

Articolo 12

Articolo 31

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 32

Articolo 18, paragrafi da 1 a 6

Articolo 33, paragrafi da 1 a 6

—

Articolo 33, paragrafo 7

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

—

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafi da 2 a 5

Articolo 34, paragrafo 3 e paragrafo 6, primo comma

—

Articolo 34, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 20

Articolo 35

—

Articoli da 36 a 70

Articolo 8, lettere a), b), f), h) e l)

Articolo 71, paragrafo 1, lettere da a) ad e)

—

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 8, paragrafo 6, lettere e), g), j) e k)

Articolo 71, paragrafo 2, lettere da a) a d)

—

Articolo 71, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 6, lettere c), d) e i)

—

Articolo 6, paragrafi da 1 a 3

Articolo 71, paragrafi da 3 a 5

—

Articolo 71, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafi da 4 a 6

Articolo 71, paragrafi da 7 a 9

—

Articolo 71, paragrafo 10

Articolo 6, paragrafi 7 e 8

—

Articolo 6, paragrafi da 9 a 12

Articolo 71, paragrafi da 11 a 14

—

Articolo 71, paragrafo 15

—

Articolo 72

Articolo 7

Articolo 73

Articolo 23

Articolo 74

Articolo 26

Articolo 75

Articolo 25

Articolo 76, paragrafi 1 e 2

—

Articolo 76, paragrafi da 3 a 7

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 77, paragrafi 1 e 3

—

Articolo 77, paragrafo 2

—

Articolo 78

Articolo 30

Articolo 79

—

Articolo 80

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 81, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

—

—

Articolo 81, paragrafi 2 e 3

—

Articoli da 82 a 87

Articolo 31

Articolo 88

Articolo 32

Articolo 89

Allegato I

Allegato I

—

Allegato II

Allegato III

Allegato III

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito