+Articolo 47 Specifiche per il settore dell'assicurazione vita e di altre assicurazioni legate ad investimenti
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Articolo 47 Specifiche per il settore dell'assicurazione vita e di altre assicurazioni legate ad investimenti

Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e il titolare effettivo, i soggetti obbligati applicano le seguenti misure di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato:

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 47 a)

nel caso di beneficiario identificato come una determinata persona o istituto giuridico, registrazione del nome;

Articolo 47 b)

nel caso di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni su di esso sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento.

Articolo 47 2

Ai fini del primo comma, l'identità dei beneficiari e, se del caso, dei loro titolari effettivi è accertata al momento del pagamento. In caso di cessione a terzi, per intero o in parte, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, i soggetti obbligati a conoscenza della cessione identificano il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero all'istituto giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito