+Articolo 78 Trasmissione dei dati alle autorità competenti

Articolo 78 Trasmissione dei dati alle autorità competenti

Articolo 78

Trasmissione dei dati alle autorità competenti

I soggetti obbligati predispongono sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni della loro FIU o di altre autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto per un periodo di cinque anni da tale richiesta un rapporto d'affari con una data persona e quale ne sia o ne sia stata la natura, tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle richieste.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito