1. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), ciascuna FIU trasmette senza ritardo all'OLAF i risultati delle proprie analisi e ogni altra informazione pertinente qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di frode o corruzione ovvero ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione alle quali l'OLAF potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 8 di tale regolamento.