Articolo 14
Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali
Qualora un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione dimostri una necessità eccezionale, di cui all’articolo 15, di utilizzare taluni dati, ivi compresi i pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati, per svolgere le proprie funzioni statutarie nell’interesse pubblico, i titolari dei dati che sono persone giuridiche diverse da enti pubblici e che detengono tali dati li mettono a disposizione su richiesta motivata.