+Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

Articolo 14

Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

Qualora un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione dimostri una necessità eccezionale, di cui all’articolo 15, di utilizzare taluni dati, ivi compresi i pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati, per svolgere le proprie funzioni statutarie nell’interesse pubblico, i titolari dei dati che sono persone giuridiche diverse da enti pubblici e che detengono tali dati li mettono a disposizione su richiesta motivata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito