+Articolo 53 Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
---+Articolo 53 1.
---+Articolo 53 2.
---+Articolo 53 3.
---+Articolo 53 4.

Articolo 53 Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 53 1.

Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

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dal rispettivo parlamento;
— 
dal rispettivo governo;
— 
dal rispettivo capo di Stato; oppure
— 
da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
Articolo 53 2.
Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
Articolo 53 3.
Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
Articolo 53 4.
Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito