+Articolo 53 Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
---+Articolo 53 1.
---+Articolo 53 2.
---+Articolo 53 3.
---+Articolo 53 4.
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Articolo 53 Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 53 1.
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Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
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dal rispettivo parlamento;
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dal rispettivo capo di Stato; oppure
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da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
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Articolo 53 2.
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Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
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Articolo 53 3.
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Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
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Articolo 53 4.
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Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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