|
+Articolo 53 1. |
Articolo 53 1.Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
—
dal rispettivo parlamento;
—
dal rispettivo governo;
—
dal rispettivo capo di Stato; oppure
—
da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|