+Articolo 53 1.

Articolo 53 1.

Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

— 
dal rispettivo parlamento;
— 
dal rispettivo governo;
— 
dal rispettivo capo di Stato; oppure
— 
da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito