+CAPO XI Disposizioni finali
---+Articolo 94 Abrogazione della direttiva 95/46/CE
------+Articolo 94 1.
------+Articolo 94 2.
---+Articolo 95 Rapporto con la direttiva 2002/58/CE
---+Articolo 96 Rapporto con accordi precedentemente conclusi
---+Articolo 97 Relazioni della Commissione
------+Articolo 97 1.
------+Articolo 97 2.
------+Articolo 97 3.
------+Articolo 97 4.
------+Articolo 97 5.
---+Articolo 98 Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati
---+Articolo 99 Entrata in vigore e applicazione
------+Articolo 99 1.
------+Articolo 99 2.

CAPO XI Disposizioni finali

CAPO XI Disposizioni finali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 94 Abrogazione della direttiva 95/46/CE -
Articolo 95 Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

Articolo 95

Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

Articolo 96 Rapporto con accordi precedentemente conclusi

Articolo 96

Rapporto con accordi precedentemente conclusi

▼C2

Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima del 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.

▼B

Articolo 97 Relazioni della Commissione -
Articolo 98 Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati

Articolo 98

Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.

Articolo 99 Entrata in vigore e applicazione -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito