+Articolo 25 Impegni
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---+Articolo 25 3.

Articolo 25 Impegni

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 25 1.
Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell'articolo 18 il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
Articolo 25 2.

La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:

a) 

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;

b) 

il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;

c) 

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti;

d) 

gli impegni non sono efficaci.

Articolo 25 3.
Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito