+Articolo 25 Impegni
---+Articolo 25 1.
---+Articolo 25 2.
---+Articolo 25 3.
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Articolo 25 Impegni
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 25 1.
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Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell'articolo 18 il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
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Articolo 25 2.
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La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:
a)
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;
b)
il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;
c)
la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti;
d)
gli impegni non sono efficaci.
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Articolo 25 3.
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Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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