+Articolo 25 2.

Articolo 25 2.

La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:

a) 

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;

b) 

il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;

c) 

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti;

d) 

gli impegni non sono efficaci.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito