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+Articolo 25 2. |
Articolo 25 2.La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:
a)
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;
b)
il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;
c)
la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti;
d)
gli impegni non sono efficaci. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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