+CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
---+Articolo 44 Pubblicazione delle decisioni
------+Articolo 44 1.
------+Articolo 44 2.
---+Articolo 45 Controllo della Corte di giustizia
---+Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
------+Articolo 46 1.
------+Articolo 46 2.
------+Articolo 46 3.
---+Articolo 47 Orientamenti
---+Articolo 48 Normazione
---+Articolo 49 Esercizio della delega
------+Articolo 49 1.
------+Articolo 49 2.
------+Articolo 49 3.
------+Articolo 49 4.
------+Articolo 49 5.
------+Articolo 49 6.
---+Articolo 50 Procedura di comitato
------+Articolo 50 1.
------+Articolo 50 2.
------+Articolo 50 3.
------+Articolo 50 4.
---+Articolo 51 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
---+Articolo 52 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
---+Articolo 53 Riesame
------+Articolo 53 1.
------+Articolo 53 2.
------+Articolo 53 3.
------+Articolo 53 4.
---+Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 44 Pubblicazione delle decisioni -
Articolo 45 Controllo della Corte di giustizia

Articolo 45

Controllo della Corte di giustizia

Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 46 Disposizioni di esecuzione -
Articolo 47 Orientamenti

Articolo 47

Orientamenti

La Commissione può adottare orientamenti su qualsiasi aspetto del presente regolamento al fine di agevolarne l'effettiva attuazione e applicazione.

Articolo 48 Normazione

Articolo 48

Normazione

Qualora appropriato e necessario, la Commissione può incaricare le organizzazioni europee di normazione di facilitare l'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento sviluppando norme adeguate.

Articolo 49 Esercizio della delega -
Articolo 50 Procedura di comitato -
Articolo 51 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Articolo 51

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, punto J, è aggiunto il punto seguente:

«iv) 

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1 ).».

Articolo 52 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

Articolo 52

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«67) 

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).».

Articolo 53 Riesame -
Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 2 maggio 2023.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 40, 46, 47, 48, 49 e 50 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2022 e gli articoli 42 e 43 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

Tuttavia, se la data del 25 giugno 2023 precede la data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, l'applicazione degli articoli 42 e 43 è rimandata fino alla data di applicazione di cui al secondo comma.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito