+Articolo 8 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale
---+Articolo 8 1.
---+Articolo 8 2.
---+Article 8 2a.
---+Articolo 8 3.
---+Articolo 8 4.

Articolo 8 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 8 1.

Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono quanto segue:

a) 

informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;

b) 

qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.

Articolo 8 2.
Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Article 8 2a.
Where financial market participants make available a financial product as referred to in Article 6 of Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council ( 2 ), they shall include in the information to be disclosed pursuant to Article 6(1) and (3) of this Regulation the information required under Article 6 of Regulation (EU) 2020/852.
Articolo 8 3.
Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8 4.
Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, se necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 9 di tale regolamento.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:

a) 

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e

b) 

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito