+Articolo 9 Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali
---+Articolo 9 1.
---+Articolo 9 2.
---+Articolo 9 3.
---+Articolo 9 4.
---+Article 9 4a.
---+Articolo 9 5.
---+Articolo 9 6.
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Articolo 9 Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 9 1.
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Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sono accompagnate:
a)
da informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo;
b)
da una spiegazione che indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato.
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Articolo 9 2.
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Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e non è stato designato alcun indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono la spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo.
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Articolo 9 3.
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Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono l’obiettivo di un’esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se non è disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (
3
), le informazioni di cui all’articolo 6 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi.
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Articolo 9 4.
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Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per gli indici di riferimento di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.
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Article 9 4a.
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Financial market participants shall include in the information to be disclosed pursuant to Article 6(1) and (3) of this Regulation the information required under Article 5 of Regulation (EU) 2020/852.
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Articolo 9 5.
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Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa. Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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Articolo 9 6.
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Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, ove necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 di tale regolamento. Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:
a)
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e
b)
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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