+Articolo 77 Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
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Articolo 77 Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 77 1.

Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:

a) 

riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;

b) 

ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri;

c) 

effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.

Articolo 77 2.
Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità soggetta a risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito