+Articolo 93 Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale
---+Articolo 93 1.
---+Articolo 93 2.
---+Articolo 93 4.
---+Articolo 93 5.
---+Articolo 93 6.

Articolo 93 Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 93 1.
I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione.
Articolo 93 2.
Gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso l'importo dei fondi propri di tali enti non può divenire inferiore all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.
Articolo 93 4.
Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l’ente precedentemente, l’importo dei fondi propri dell’ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.
Articolo 93 5.
In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, l’importo dei fondi propri dell’ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.
Articolo 93 6.
Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la prescrizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 non si applicano.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito